Art. 15.
                           S a n z i o n i
 
   1.  La  giunta  regionale  commina  la  sanzione della sospensione
dell'autorizzazione e della conseguente chiusura del laboratorio  nei
seguenti casi:
    1)  violazione  delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 6
lett. b), c), d) e f);
    2)  violazione del 1 comma dell'art. 17 e del 1 comma dell'art.
18;
    3)  violazione  del  1 comma dell'art. 6 lett. a), relativamente
all'apertura o mantenimento in esercizio di punti di prelievo;
    4) violazione del 3 comma dell'art. 10;
    5)  nel  caso  in  cui  siamo  venuti  meno  alcuni dei requisiti
dell'autorizzazione di cui all'art. 4 comma n. 3, 4, 5 e 7.
   2.  La  sanzione e' disposta per la violazionee di cui al punto 1,
per un periodo di tempo da uno a tre mesi; per la violazione  di  cui
al  punto  2  per  un  periodo  di tempo da tre a dodici mesi; per la
violazione di cui al punto 3 per un periodo di tempo  da  uno  s  tre
mesi;  per la violazione di cui al punto 4 per un periodo di tempo da
due a sei mesi;  per  la  violazione  di  cui  al  punto  5  fino  al
ripristino dei requisiti venuti meno.
   3.  La giunta regionale dispone la chiusura del laboratorio aperto
senza autorizzazione prevista dall'art. 6.
   4. La giunta regionale dispone la revoca della autorizzazione e la
conseguente chiusura del laboratorio, sentita la commissione  tecnico
consultivo di cui all'art. 11 nei seguenti casi:
    1)  qualora  il  laboratorio si sia reso responsabile di ripetute
infrazioni che abbiano determinato piu'  provvedimenti  indicati  nel
primo comma del presente articolo;
    2)  qualora la sospensione sia stata disposta nell'ipotesi di cui
al punto 5 del 1 comma ed entro sei mesi non si  sia  provveduto  al
ripristino   dei   requisiti  venuti  meno,  l'autorizzazione  e'  da
considerarsi revocata.