Art. 15. S a n z i o n i 1. La giunta regionale commina la sanzione della sospensione dell'autorizzazione e della conseguente chiusura del laboratorio nei seguenti casi: 1) violazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 6 lett. b), c), d) e f); 2) violazione del 1 comma dell'art. 17 e del 1 comma dell'art. 18; 3) violazione del 1 comma dell'art. 6 lett. a), relativamente all'apertura o mantenimento in esercizio di punti di prelievo; 4) violazione del 3 comma dell'art. 10; 5) nel caso in cui siamo venuti meno alcuni dei requisiti dell'autorizzazione di cui all'art. 4 comma n. 3, 4, 5 e 7. 2. La sanzione e' disposta per la violazionee di cui al punto 1, per un periodo di tempo da uno a tre mesi; per la violazione di cui al punto 2 per un periodo di tempo da tre a dodici mesi; per la violazione di cui al punto 3 per un periodo di tempo da uno s tre mesi; per la violazione di cui al punto 4 per un periodo di tempo da due a sei mesi; per la violazione di cui al punto 5 fino al ripristino dei requisiti venuti meno. 3. La giunta regionale dispone la chiusura del laboratorio aperto senza autorizzazione prevista dall'art. 6. 4. La giunta regionale dispone la revoca della autorizzazione e la conseguente chiusura del laboratorio, sentita la commissione tecnico consultivo di cui all'art. 11 nei seguenti casi: 1) qualora il laboratorio si sia reso responsabile di ripetute infrazioni che abbiano determinato piu' provvedimenti indicati nel primo comma del presente articolo; 2) qualora la sospensione sia stata disposta nell'ipotesi di cui al punto 5 del 1 comma ed entro sei mesi non si sia provveduto al ripristino dei requisiti venuti meno, l'autorizzazione e' da considerarsi revocata.