Art. 15.
                    Organi e funzioni dell'Azienda
 
   1. Sono organi dell'Azienda:
     a) il Consiglio di amministrazione;
     b) il Presidente;
     c) il Direttore;
     d) il Collegio dei revisori dei conti.
   2. Il Consiglio di amministrazione e' composto dal Presidente e da
otto membri nominati per la meta' dal Consiglio comunale,  garantendo
la presenza delle minoranze, al di fuori del suo seno, fra persone di
comprovata esperienza tecnico-amministrativa e per l'altra  meta'  da
rappresentanti  eletti  dagli  studenti  e  da  docenti  nominati dal
Consiglio di amministrazione dell'Universita'.
   3. Il Consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo
e l'allegato piano annuale di  gestione,  il  conto  consuntivo  e  i
risultati   finali   del   controllo   di  gestione,  i  regolamenti,
l'assunzione e il trattamento retributivo del Direttore, nonche'  gli
altri atti attribuitigli dal Comune con il regolamento che disciplina
l'Azienda.
   4.  Il  Presidente  e' nominato dal Consiglio comunale. Egli ha la
legale rappresentanza dell'Azienda, convoca e presiede  il  Consiglio
di amministrazione e vigila sul buon andamento dell'Azienda.
   5.  Il Direttore e' assunto mediante concorso per titoli ed esami,
con contratto a termine. Sono ammessi al concorso coloro che siano in
possesso di diploma di laurea o che abbiano esercitato per almeno tre
anni funzioni di direttore o dirigente in aziende  pubbliche  o  enti
pubblici o in aziende private.
   6.  Il  Direttore  ha  poteri  di  proposta in ordine agli atti di
competenza del Consiglio di amministrazione; provvede  all'esecuzione
delle  delibere  del  Consiglio  di amministrazione; provvede ad ogni
altro atto di gestione, ivi compresi quelli attinenti al personale.
   Il  Direttore  partecipa  con  voto  consultivo  alle riunioni del
Consiglio di amministrazione.
   7.  Il  Collegio  dei revisori dei conti e' nominato dal Consiglio
comunale al di fuori del suo seno fra le  persone  iscritte  all'albo
dei  revisori  dei  conti  e tra funzionari pubblici con qualifica di
dirigente ed ha i compiti di cui all'art. 2403 del Codice Civile.
   Il  Collegio  dei  revisori  dei  conti segnala contestualmente al
Consiglio di amministrazione e al Comune i vizi  di  legittimita'  ed
eventuali osservazioni di merito.