Art. 19. Destinazione della quota derivante dalla "Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura". Legge n. 752 del 1986. 1. A valere sulle quote spettanti alla Regione degli stanziamenti previsti per l'applicazione della legge 8 novembre 1986, n. 752, per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, sono autorizzate nell'anno finanziario 1990, le seguenti spese per gli interventi appresso indicati: a) contributo per le attivita' istituzionali del consorzio regionale dei vini DOC della Sardegna (cap. 06021) L. 150.000.000 b) esecuzione di opere di miglioramento fondiario e di lavori tendenti a completare a valorizzare le opere stesse, a delimitare i confini dei campi, a difendere le pendici e a creare ombreggi o frangiventi, in applicazione dell'art. 2 della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06025/01) L. 5.000.000.000 c) esecuzione di opere di miglioramento fondiario volte al miglioramento della zootecnia e delle attivita' connesse, in applicazione dell'art. 1 della legge regionale 17 novembre 1977, n. 42 (cap. 06026/02) L. 11.000.000.000 d) esecuzione di opere di miglioramento fondiario relative alla acquacoltura aziendale agricola in applicazione dell'art. 1 della legge regionale 17 novembre 1977, n. 42, dell'art. 45 della legge regionale n. 12 del 1985 e dell'art. 52 della legge regionale n. 44 del 1986 (cap. 06026/03) L. 3.000.000.000 e) contributi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario attinenti le colture ortofrutticole e frutticole e per la costruzione, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture per la protezione delle colture, in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46 e successive modificazioni (cap. 06051) L. 6.000.000.000 f) contributi per la manutenzione delle strade di trasformazione agraria costruite o ripristinate col contributo della Cassa per il Mezzogiorno e dello Stato e di quelle vicinale aperte al pubblico transito (legge regionale 29 novembre 1961, n. 14, art. 39 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44) (cap. 06080/01) L. 6.500.000.000 g) contributi per le strade vicinali ed interpoderali e per gli acquedotti rurali, in applicazione dell'art. 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (art. 35 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, art. 9 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38, art. 39 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44 e art. 28 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6) (cap. 06086) L. 10.000.000.000 h) contributi per l'elettrificazione agricola (artt. 15 e 17, legge 27 dicembre 1977, n. 984, art. 15, legge regionale 12 novembre 1982, n. 38, art. 25, legge regionale 10 maggio 1983, n. 12, art. 33, legge regionale 27 giugno 1986, n. 44 e legge 8 novembre 1986, n. 752) (cap. 06087) L. 4.000.000.000 i) concorso nel pagamento degli interessi per i mutui e i prestiti di credito agrario, in applicazione dell'art. 12 della legge regionale 15 marzo 1956, n. 9 e successive modificazioni (cap. 06095/01) L. 10.000.000.000 l) iniziative dirette dell'amministrazione regionale per promuovere l'incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica (cap. 06150) L. 3.000.000.000 m) promozione dell'incremento e del miglioramento della produzione zootecnica (cap. 06151/01) L. 1.200.000.000 n) acquisto di bestiame per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico in applicazione dell'art. 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454 cap. 06163) L. 7.650.000.000 o) concessione di premi per il miglioramento zootecnico in applicazione dell'art. 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (cap. 06167) L. 1.700.000.000 p) concessione a favore di cooperative agricole e loro consorzi ed industrie agro-alimentari di contributi fino all'80 per cento della spesa ammessa per l'acquisto di mezzi e attrezzi destinati al trasporto dei prodotti agricoli e zootecnici, secondo le modalita' previste dalla legge regionale 9 novembre 1950, n. 47 e successive modificazioni, dall'art. 60, secondo comma, della legge regionale 24 maggio 1984, n. 24 e dall'art. 54 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44 (cap. 06222) L. 1.000.000.000 q) realizzazione e acquisto di strutture, attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, nonche' ampliamento e ammodernamento di preesistenti impianti, in applicazione dell'art. 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (cap. 06234/01) L. 10.000.000.000 r) riduzione dei canoni delle utenze irrigue (cap. 06261) L. 1.000.000.000 s) riduzione dei costi di gestione dell'irrigazione con acque provenienti da pozzi, fiumi ed altri invasi privati (cap. 06262) L. 1.750.000.000 t) concessione del concorso nelle spese di gestione sostenute dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale (cap. 06263/01) L. 4.000.000.000 u) costruzione e completamento delle strade vicinali finanziate ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1982, n. 20 e n. 26 (cap. 08195/01) L. 7.500.000.000 2. Gli impegni degli stanziamenti di cui al precedente comma sono subordinati all'accertamento dell'entrata iscritta al capitolo 21218. 3. Nelle more delle assegnazioni disposte dal CIPE l'amministrazione regionale e' autorizzata ad anticipare gli interventi di cui al primo comma con carico agli stanziamenti iscritti ai capitoli indicati nella tabella E) allegata alla presente legge; alla relativa spesa la regione fa fronte con propri mezzi. 4. Le autorizzazioni di spesa di cui al primo comma s'intendono ridotte per un importo pari alle rispettive anticipazioni e con successiva legge regionale sara' disposto l'impiego delle quote di stanziamento resesi disponibili. 5. Le anticipazioni disposte in eccesso alle assegnazioni di cui al primo comma restano a carico del bilancio regionale. 6. Le disposizioni contenute nei precedenti commi dal secondo al quinto sono estese agli stanziamenti iscritti al capitolo 06027/01, relativo all'attuazione degli interventi di forestazione di cui all'art. 6 della legge 8 novembre 1986, n. 752 (capitolo di entrata n. 21219). 7. L'impegno dello stanziamento iscritto al capitolo 05025 e' subordinato all'accertamento della relativa entrata in vigore in conto del capitolo 21219.