Art. 19.
Destinazione della quota derivante dalla "Legge pluriennale per
   l'attuazione  di  interventi programmati in agricoltura". Legge n.
   752 del 1986.
 
   1.  A valere sulle quote spettanti alla Regione degli stanziamenti
previsti per l'applicazione della legge 8 novembre 1986, n. 752,  per
l'attuazione   di   interventi   programmati   in  agricoltura,  sono
autorizzate nell'anno finanziario 1990, le  seguenti  spese  per  gli
interventi appresso indicati:
     a)  contributo  per  le  attivita'  istituzionali  del consorzio
regionale dei vini DOC della Sardegna (cap. 06021)
                                                       L. 150.000.000
     b)  esecuzione  di  opere di miglioramento fondiario e di lavori
tendenti a completare a valorizzare le opere stesse, a  delimitare  i
confini  dei  campi,  a  difendere  le  pendici e a creare ombreggi o
frangiventi, in applicazione dell'art. 2  della  legge  regionale  26
ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni (cap.
06025/01)
                                                     L. 5.000.000.000
     c)  esecuzione  di  opere  di  miglioramento  fondiario volte al
miglioramento  della  zootecnia  e  delle  attivita'   connesse,   in
applicazione  dell'art.  1 della legge regionale 17 novembre 1977, n.
42 (cap. 06026/02)
                                                    L. 11.000.000.000
     d)  esecuzione di opere di miglioramento fondiario relative alla
acquacoltura aziendale agricola in  applicazione  dell'art.  1  della
legge  regionale  17  novembre  1977, n. 42, dell'art. 45 della legge
regionale n. 12 del 1985 e dell'art. 52 della legge regionale  n.  44
del 1986 (cap. 06026/03)
                                                     L. 3.000.000.000
     e)   contributi  per  l'esecuzione  di  opere  di  miglioramento
fondiario attinenti le colture ortofrutticole e frutticole e  per  la
costruzione,  la  ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture
per  la  protezione  delle  colture,  in  applicazione  della   legge
regionale  26  ottobre  1950,  n. 46 e successive modificazioni (cap.
06051)
                                                     L. 6.000.000.000
     f) contributi per la manutenzione delle strade di trasformazione
agraria costruite o ripristinate col contributo della  Cassa  per  il
Mezzogiorno  e  dello  Stato  e di quelle vicinale aperte al pubblico
transito (legge regionale 29 novembre 1961,  n.  14,  art.  39  della
legge regionale 27 giugno 1986, n. 44) (cap. 06080/01)
                                                     L. 6.500.000.000
     g)  contributi per le strade vicinali ed interpoderali e per gli
acquedotti rurali,  in  applicazione  dell'art.  17  della  legge  27
ottobre 1966, n. 910 (art. 35 della legge regionale 7 maggio 1981, n.
14, art. 9 della legge regionale 12 novembre 1982,  n.  38,  art.  39
della  legge  regionale  27  giugno 1986, n. 44 e art. 28 della legge
regionale 24 febbraio 1987, n. 6) (cap. 06086)
                                                    L. 10.000.000.000
     h)  contributi  per  l'elettrificazione agricola (artt. 15 e 17,
legge 27 dicembre 1977, n. 984, art. 15, legge regionale 12  novembre
1982, n. 38, art. 25, legge regionale 10 maggio 1983, n. 12, art. 33,
legge regionale 27 giugno 1986, n. 44 e legge  8  novembre  1986,  n.
752) (cap. 06087)
                                                     L. 4.000.000.000
     i)  concorso  nel  pagamento  degli  interessi  per  i mutui e i
prestiti di credito agrario, in applicazione dell'art. 12 della legge
regionale  15  marzo  1956,  n.  9  e  successive modificazioni (cap.
06095/01)
                                                    L. 10.000.000.000
     l)   iniziative   dirette   dell'amministrazione  regionale  per
promuovere  l'incremento  ed  il   miglioramento   della   produzione
zootecnica (cap. 06150)
                                                     L. 3.000.000.000
     m)   promozione   dell'incremento   e  del  miglioramento  della
produzione zootecnica (cap. 06151/01)
                                                     L. 1.200.000.000
     n)  acquisto  di bestiame per il miglioramento ed il risanamento
del patrimonio zootecnico in applicazione dell'art. 17 della legge  2
giugno 1961, n. 454 cap. 06163)
                                                     L. 7.650.000.000
     o)  concessione  di  premi  per  il  miglioramento zootecnico in
applicazione dell'art. 14 della legge 27 ottobre 1966, n.  910  (cap.
06167)
                                                     L. 1.700.000.000
     p)  concessione a favore di cooperative agricole e loro consorzi
ed industrie agro-alimentari di  contributi  fino  all'80  per  cento
della  spesa  ammessa per l'acquisto di mezzi e attrezzi destinati al
trasporto dei prodotti agricoli e zootecnici,  secondo  le  modalita'
previste  dalla  legge  regionale 9 novembre 1950, n. 47 e successive
modificazioni, dall'art. 60, secondo comma, della legge regionale  24
maggio  1984,  n.  24  e dall'art. 54 della legge regionale 27 giugno
1986, n. 44 (cap. 06222)
                                                     L. 1.000.000.000
     q)   realizzazione  e  acquisto  di  strutture,  attrezzature  e
pertinenze  occorrenti  ad  assicurare  la  raccolta,  conservazione,
lavorazione,   trasformazione  e  vendita  dei  prodotti  agricoli  e
zootecnici e loro sottoprodotti, nonche' ampliamento e ammodernamento
di  preesistenti impianti, in applicazione dell'art. 9 della legge 27
ottobre 1966, n. 910 (cap. 06234/01)
                                                    L. 10.000.000.000
     r) riduzione dei canoni delle utenze irrigue (cap. 06261)
                                                     L. 1.000.000.000
     s)  riduzione  dei  costi di gestione dell'irrigazione con acque
provenienti da pozzi, fiumi ed altri invasi privati (cap. 06262)
                                                     L. 1.750.000.000
     t)  concessione  del  concorso nelle spese di gestione sostenute
dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale (cap. 06263/01)
                                                     L. 4.000.000.000
     u)  costruzione e completamento delle strade vicinali finanziate
ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1982, n. 20 e n. 26  (cap.
08195/01)
                                                     L. 7.500.000.000
   2.  Gli impegni degli stanziamenti di cui al precedente comma sono
subordinati all'accertamento dell'entrata iscritta al capitolo 21218.
   3.    Nelle    more   delle   assegnazioni   disposte   dal   CIPE
l'amministrazione  regionale  e'  autorizzata   ad   anticipare   gli
interventi  di  cui  al  primo  comma  con  carico  agli stanziamenti
iscritti ai capitoli indicati nella tabella E) allegata alla presente
legge; alla relativa spesa la regione fa fronte con propri mezzi.
   4.  Le  autorizzazioni  di spesa di cui al primo comma s'intendono
ridotte per un importo  pari  alle  rispettive  anticipazioni  e  con
successiva  legge  regionale  sara' disposto l'impiego delle quote di
stanziamento resesi disponibili.
   5.  Le  anticipazioni disposte in eccesso alle assegnazioni di cui
al primo comma restano a carico del bilancio regionale.
   6.  Le  disposizioni contenute nei precedenti commi dal secondo al
quinto sono estese agli stanziamenti iscritti al  capitolo  06027/01,
relativo  all'attuazione  degli  interventi  di  forestazione  di cui
all'art. 6 della legge 8 novembre 1986, n. 752 (capitolo  di  entrata
n. 21219).
   7.  L'impegno  dello  stanziamento  iscritto  al capitolo 05025 e'
subordinato all'accertamento della  relativa  entrata  in  vigore  in
conto del capitolo 21219.