Art. 17. Disciplina deglio scarichi della classe A) . Gli scarichi degli insediamenti esistenti o a questi equiparati di cui alla classe A) dell'articolo 14 sono cosi' disciplinati: a) nel caso di scarico in corpi idrici superficiali sono sottoposti entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ai limiti di accettabilita' di cu'i all'Allegato 1; se di volume maggiore o uguale a centocinquanta metri cubi al giorno sono sottoposti entro lo stesso termine ai limiti di accettabilita' di cui alla tabella 2-IV dell'Allegato 2; b) nel caso di scarico puntuale su suolo o nel sottosuolo, limitatamente agli insediamenti caratterizzati da uno scarico inferiore o uguale a venticinque metri cubi al giorno, o aventi una consistenza inferiore a 50 vani e 5.000 metri cubi o una capienza inferiore a 100 posti letto o addetti, sono sottoposti entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ai sistemi di trattamento realizzati secondo le prescrizioni previste, per gli insediamenti civili di analoga consistenza, dall'Allegato n. 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977, nonche' secondo le prescrizioni emanate dall'Autorita' competente al controllo. 2. Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi sono sottoposti, fino dall'attivazione, a quanto previsto dal comma 1. 3. E' ammesso in via eccezionale e solo per gli insediamenti esistenti o a questi equiparati lo scarico puntuale sul suolo di volumi comunque inferiori a centocinquanta metri cubi al giorno, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonche' nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti temporali impartiti dall'Autorita' competente al controllo.