Art. 15. Gestione e tutela delle acque 1. L'amministrazione provinciale ogni triennio, avvalendosi anche del personale tecnico dello stabilimento ittiogenico, effettua accertamenti sulle localita' di frega dei pesci. Sulla base di detti accertamenti, il presidente della giunta provinciale, sentita la commissione consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne determina le localita' di frega dei pesci, dandone comunicazione all'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni all'estrazione o rimozione di ghiaia ed indicando le precauzioni necessarie a salvaguardia della fauna ittica. 2. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta della giunta provinciale, sentita la commissione consultiva regionale per la pesca nelle acque interne, puo' vietare o limitare la pesca in bacini o corsi d'acqua che siano stati destinati a sperimentazioni ittiche. 3. Il presidente della giunta provinciale, sentita la commissione consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne: a) puo' vietare l'esercizio della pesca per determinati periodi di tempo, per determinate localita' e per determinate specie, ai fini della tutela e dell'incremento del patrimonio ittico; b) puo' istituire zone di pesca controllata o sperimentale. Su tali zone, che non potranno superare il 25 per cento delle acque pubbliche presenti nel territorio provinciale, puo' essere autorizzato l'esercizio della pesca in deroga alle norme vigenti; c) puo' stabilire restrizioni di luogo e di tempo a tutela della pescosita'; d) puo', previ accertamenti tecnici effettuati con la collaborazione dello stabilimento ittiogenico, ridurre la distanza stabilita al ventiquattresimo comma del precedente articolo 14 in considerazione delle speciali contingenze dei luoghi, purche' il manufatto non determini un effettivo ostacolo alla risalita del pesce. 4. La Regione, di fronte ad accertate esigenze tecniche di interesse generale, connessa con la tutela del patrimonio ittico vivente nelle acque interne del Lazio, provvede a vietare la pesca di una o piu' specie ittiche, ovvero a disporre, con riferimento alla pesca delle specie stesse, limitazioni di tempo, di luoghi, di quantita', di misura, in ordine all'uso di determinati attrezzi da pesca, all'uso di esche, di pasturazioni, ovvero a prescrivere modifiche alle caratteristiche degli attrezzi stessi. Qualora l'equilibrio biologico risulti invece turbato dal popolamento eccessivo di una o piu' specie ittiche, la Regione provvede ad emanare norme volte alla limitazione della presenza di dette specie. 5. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono assunti sentite le province territorialmente interessate, o su proposta di queste. 6. I divieti stabiliti ai sensi del presente articolo debbono essere chiaramente indicati con apposita segnaletica, da installarsi nei luoghi idonei e visibili a cura dell'amministrazione provinciale interessata.