Art. 16. Pesca del pesce novello 1. La Regione Lazio, a tutela della montata naturale delle specie euraline dal mare, dove possibile e per garantire la razionale raccolta del novellame per ripopolamento delle acque interne e per allevamento, favorisce, di intesa con il Ministero della marina mercantile, ai sensi del decreto ministeriale 10 dicembre 1981, la istituzione di zone di rispetto esterne alle foci dei fiumi o canali in genere. 2. Promuove con le regioni le cui coste confinano con quelle laziali intese per uniformare la tutela del novellame e le norme che ne regolano la cattura. 3. Si considera novello il pesce avente lunghezza inferiore a cm 7, estesa a cm 12 per Mugil spp. e Sparus aurata e al disotto della misura di cui all'articolo 12 per i ragani di anguilla. 4. La pesca del pesce novello e' consentita esclusivamente allo stato vivo. Il pesce novello pescato deve essere destinato ai ripopolamenti delle acque interne ed agli allevamenti. 5. Presso le amministrazioni provinciali interessate e' istituito un apposito registro nel quale, dietro richiesta degli interessati, sono iscritti coloro che intendono esercitare la pesca del pesce novello allo stato vivo. 6. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati: a) la denominazione della ditta che richiede l'iscrizione; b) le attrezzature di cui la ditta stessa dispone per la cattura, la conservazione ed il trasporto del pesce allo stato vivo. 7. L'iscrizione al registro di cui al precedente sesto comma e' disposta con decreto del presidente della giunta provinciale, sentita la commissione consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne, previo accertamento congiunto dell'amministrazione provinciale competente e dello stabilimento ittiogenico che l'interessato sia in possesso delle attrezzature idonee per tale tipo di pesca, per il mantenimento o il trasporto allo stato vivo del pesce pescato. Alla ditta richiedente e' rilasciata l'attestazione dell'avvenuta iscrizione. 8. La pesca del pesce novello e' subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del presidente della giunta provinciale competente per territorio a coloro che sono iscritti nel registro previsto dalla presente legge. 9. Nella domanda di rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente ottavo comma, indirizzata al presidente della giunta provinciale, debbono essere indicati gli estremi della iscrizione nel registro previsto nel quinto comma del presente articolo, il corso o specchio d'acqua in cui si intende effettuare la pesca, il tipo di attrezzatura e le modalita' della pesca, le specie di pesce novello che si intendono catturare, le localita' di deposito, i nominativi dei soggetti incaricati dell'esercizio della pesca. 10. I soggetti incaricati dell'esercizio della pesca debbono essere in possesso della licenza di tipo "A". 11. Ogni variazione in ordine ai soggetti indicati nel precedente decimo comma deve essere tempestivamente comunicata al presidente della giunta provinciale. 12. Nell'autorizzazione devono essere precisati: a) il periodo di validita' (non superiore a mesi sei); b) i nominativi delle persone incaricate dell'esercizio della pesca del pesce novello; c) i luoghi di pesca e di deposito; d) i tipi di attrezzi da usarsi per la pesca; e) le modalita' di trasporto e i dati relativi agli automezzi adibiti al trasporto stesso; f) le registrazioni obbligatorie relative al pesce pescato, all'utilizzazione ed al trasporto dello stesso. 13. Per le esigenze del ripopolamento delle acque interne regionali sono altresi' previsti condizioni ed oneri conformemente alle disposizioni emanate dalla Giunta regionale, sentita la commissione consultiva regionale per la pesca nelle acque interne. 14. E' istituito presso l'ufficio pesca della regione Lazio un archivio per la raccolta delle autorizzazioni all'esercizio della pesca del novellame annualmente rilasciate dalle amministrazioni provinciali competenti per territorio.