Art. 17. Commercio e trasporto del novellame raccolto in natura 1. Di ciascuna compravendita di novellame dovra' essere redatto in duplice copia, su moduli forniti dall'amministrazione provinciale, un verbale composto di due parti, di cui una compilata a cura del titolare della prescritta autorizzazione provinciale e l'altra a cura dell'acquirente, concernenti la prima l'atto di vendita e la seconda l'atto di utilizzo del novellame da parte dell'acquirente stesso. La prima parte dovra' essere inviata dal titolare dell'autorizzazione, entro dieci giorni dall'operazione di vendita, all'amministrazione provinciale, la seconda parte dovra' essere inviata dall'acquirente alla stessa amministrazione provinciale entro trenta giorni dall'acquisto. In caso di utilizzazione diretta del novellame da parte del titolare dell'autorizzazione per propri impianti di piscicoltura, il verbale nelle sue due parti, verra' redatto ed inviato all'amministrazione provinciale a cura del titolare stesso. 2. Il novellame, durante il trasporto, deve essere accompagnato da una bolletta da cui risulti la provenienza, la qualita', il quantitativo e la destinazione. Il trasporto deve essere effettuato con recipienti muniti di impianto di erogazione di ossigeno o aria.