Art. 18. Deroghe all'esercizio della pesca 1. Il personale del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, dello stabilimento ittiogenico di Roma, dell'istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana, dell'amministrazione regionale e delle amministrazioni provinciali addetto ai servizi di pesca, non e' soggetto ai divieti previsti dalla presente legge durante l'esercizio delle proprie funzioni purche' munito di documento di riconoscimento dell'amminisrazione di appartenenza. 2. Il Presidente della Giunta regionale, sentita la commissione consultiva per la pesca nelle acque interne, puo' consentire deroghe alle norme vigenti in materia di disciplina della pesca per l'esercizio di operazioni scientifiche o esperimenti di pesca, su conforme parere della giunta provinciale competente per territorio. 3. L'esercizio della pesca nei periodi di divieti stabiliti nel precedente articolo 12 puo' essere autorizzato per scopi di studio o di piscicoltura solo agli istituti specializzati in materia.