Art. 19. Ripopolamenti ittici 1. Nell'ambito dei programmi annuali e pluriennali di intervento nel settore, entro il mese di maggio di ciascun anno le amministrazioni provinciali, tenuto conto delle proposte e dei suggerimenti della commissione consultiva provinciale per la pesca in acque interne propongono all'assessorato regionale agricoltura, foreste, caccia e pesca i programmi di ripopolamento ittico per l'anno successivo. Sulla base delle proposte provinciali l'assessorato regionale agricoltura, foreste, caccia e pesca, predispone, sentita la commissione consultiva regionale, il programma regionale di ripopolamento ittico che la Giunta regionale approva con propria deliberazione, previo parere della competente commissiorie consiliare permanente nelle more della istituzione della commissione consultiva regionale per la pesca nelle acque interne. 2. Le associazioni e le organizzazioni dei pescatori possono effettuare opere di ripopolamento nell'ambito del programma approvato previa autorizzazione del presidente della giunta provinciale competente. 3. Di ciascuna semina e' data tempestiva comunicazione all'assessorato regionale agricoltura, foreste, caccia e pesca. 4. Alle operazioni di ripopolamento deve presenziare personale tecnico incaricato dell'amministrazione provinciale competente per territorio. 5. L'immissione di una nuova specie ittica o di altro animale acquatico nelle acque pubbliche e nelle acque private comunicanti con le pubbliche ai fini del passaggio del pesce deve essere espressamente autorizzata dal Presidente della Giunta regionale, sentita la commissione consultiva regionale e su parere tecnico dello stabilimento ittiogcnico. 6. Le eventuali autorizzazioni saranno corredate di indicazioni relative ai periodi di pesca e misure minime consentite. 7. Le province possono istituire zone di ripopolamento ittico in cui sara' fatto divieto di qualsiasi attivita' di pesca per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre. Tali zone, delimitate a mezzo tabellazione posta a cura della provincia, devono essere in numero ed estensione sufficienti a garantire l'incremento dell'indice di pescosita'.