Art. 20. Strutture idonee alla risalita del pesce lungo i corsi d'acqua 1. I progetti delle opere di interesse pubblico o privato che prevedano l'occupazione totale o parziale del letto dei fiumi o torrenti, devono prevedere la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita del pesce, ove sia necessario per il mantenimento dell'equilibrio biologico delle specie ittiche presenti.