Art. 21. Concessione di derivazioni di acque pubbliche Norme e tutela della fauna ittica 1. Le bocche di presa delle derivazioni di acque pubbliche debbono essere munite di doppie griglie fisse aventi, tra barra e barra, una luce di mm 20, allo scopo di impedire il passaggio di pesce. 2. Fanno eccezione le griglie poste nei punti di presa delle derivazioni dell'ENEL e dei consorzi di irrigazione e bonifica. 3. Gli organi che nel quadro delle competennze regionali rilasciano le concessioni di derivazioni d'acqua provvedono, ad integrazione delle prescrizioni di cui al precedente primo comma, ad emanare norme disciplinari a tutela della fauna ittica, compreso l'eventuale onere dell'immissione annuale di specie ittiche a spese del concessionario. 4. Copia delle concessioni e dei disciplinari viene trasmessa dagli uffici competenti alle province. 5. Il presidente della provincia territorialmente competente, accertata la mancata osservanza da parte del concessionario delle norme per la tutela della fauna ittica, richiede agli uffici che hanno rilasciato la concessione, la revoca della stessa e l'immediata sospensione della derivazione.