Art. 10. Modalita' di concessione dei contributi 1. I contributi regionali previsti dai precedenti articoli verranno concessi a domanda, da presentarsi nel termine perentorio del 30 marzo di ogni anno, pena l'esclusione dal contributo, secondo le modalita' previste dall'apposito regolamento di attuazione della presente legge. 2. Le iniziative sociali, culturali, formative ed informative di particolare entita' possono essere inserite dagli organismi interessati in una programmazione triennale.