Art. 10.
               Modalita' di concessione dei contributi
 
   1.   I  contributi  regionali  previsti  dai  precedenti  articoli
verranno concessi a domanda, da presentarsi  nel  termine  perentorio
del  30 marzo di ogni anno, pena l'esclusione dal contributo, secondo
le modalita' previste dall'apposito regolamento di  attuazione  della
presente legge.
   2.  Le  iniziative sociali, culturali, formative ed informative di
particolare  entita'  possono   essere   inserite   dagli   organismi
interessati in una programmazione triennale.