Art. 11. Federazione dei circoli 1. Al fine di coordinare l'attivita' dei circoli nel rispettivi territori nazionali saranno riconosciute dalla Regione, con il procedimento di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 6, le federazioni costituite nel rispetto dei principi ispiratori della presente legge, dotate di statuti democratici, aperte a tutti i circoli del territorio nazionale nell'ambito del quale operano. 2. La composizione della federazione e' determinata dagli statuti secondo criteri di democraticita' e rappresentanza. Sono comunque membri di diritto di ciascuna federazione i presidenti dei circoli od i loro delegati. 3. Le federazioni, conformemente ai principi di cui alla presente legge: stabiliscono gli indirizzi generali per l'attivita' dei circoli nei rispettivi congressi e ne coordinano l'attivita' tra un congresso e l'altro e forniscono agli stessi assistenza tecnico-amministrativa; promuovono iniziative di interesse generale per i circoli; discutono ed esprimono pareri sui problemi culturali e politici che riguardano l'emigrazione; vigilano sul rispetto degli statuti da parte dei circoli aderenti. 4. Le federazioni hanno la propria sede presso il circolo od associazione che esprime il presidente, usufruiscono delle strutture dello stesso circolo e possono concorrere alle relative spese di funzionamento.