Art. 11.
                       Federazione dei circoli
 
   1.  Al  fine  di coordinare l'attivita' dei circoli nel rispettivi
territori  nazionali  saranno  riconosciute  dalla  Regione,  con  il
procedimento  di  cui  ai  commi  secondo e terzo dell'articolo 6, le
federazioni costituite nel rispetto  dei  principi  ispiratori  della
presente  legge,  dotate  di  statuti  democratici,  aperte a tutti i
circoli del territorio nazionale nell'ambito del quale operano.
   2. La composizione della federazione e' determinata dagli  statuti
secondo  criteri  di  democraticita'  e rappresentanza. Sono comunque
membri di diritto di ciascuna federazione i presidenti dei circoli od
i loro delegati.
   3.  Le federazioni, conformemente ai principi di cui alla presente
legge:
    stabiliscono gli indirizzi generali per l'attivita'  dei  circoli
nei rispettivi congressi e ne coordinano l'attivita' tra un congresso
e l'altro e forniscono agli stessi assistenza tecnico-amministrativa;
    promuovono iniziative di interesse generale per i circoli;
    discutono  ed  esprimono pareri sui problemi culturali e politici
che riguardano l'emigrazione;
    vigilano  sul  rispetto  degli  statuti  da  parte  dei   circoli
aderenti.
   4.  Le  federazioni  hanno  la  propria  sede presso il circolo od
associazione che esprime il presidente, usufruiscono delle  strutture
dello  stesso  circolo  e  possono  concorrere alle relative spese di
funzionamento.