Art. 14.
                       Prestazioni occasionali
 
   1. Non sono  ammesse  a  contributo  ne'  le  spese  derivanti  da
consulenza   od  altre  prestazioni  occasionali,  ne'  le  spese  di
segreteria  sostenute  dai  componenti  degli  organi  direttivi  dei
circoli, delle federazioni e delle associazioni di tutela.