Art. 8.
                       Associazioni di tutela
 
   1. Le associazioni di tutela  degli  emigrati  che  dimostrino  di
essere   caratterizzate   da  un  ordinamento  e  da  una  conduzione
democratica, che abbiano carattere nazionale ed  operino  con  uffici
regionali  dislocati  nell'Isola,  sono  riconosciute  dalla  Regione
autonoma della Sardegna.
   2. Il riconoscimento e' disposto secondo le modalita'  di  cui  al
precedente articolo 6, secondo e terzo comma.
   3. Alle associazioni alle quali sia stata riconosciuta la funzione
sono erogati:
     a)  contributi annuali per le spese di funzionamento, sino al 90
per cento  delle  spese  documentate  ai  sensi  del  regolamento  di
attuazione della presente legge;
     b)  contributi  una  tantum  a  fondo  perduto per l'acquisto di
attrezzature ed arredi idonei al funzionamento del sodalizio, sino al
90 per cento del loro valore;
     c)   contributi   straordinari   per   il   trasloco   e/o    la
ristrutturazione  e  l'adattamento della sede sociale, sino al 90 per
cento della spesa documentata ai sensi del regolamento di  attuazione
della presente legge;
     d) contributi per attivita' sociali, culturali, formative ed in-
formative ritenuta qualificanti per gli interessi della Sardegna sino
al 90 per cento della spesa documentata.
   4.  I  contributi  di  cui  alla precedente lettera b) non possono
essere concessi piu' di una volta salvo  il  caso  di  dichiarata  ed
accertata obsolescenza delle attrezzature e degli arredi.
   5.  Le associazioni riconosciute celebrano i congressi non piu' di
una volta ogni due  anni.  A  tal  fine  beneficiano  del  contributo
regionale   fino  al  90  per  cento  del  preventivo  presentato  ed
approvaso.
   6. I contributi regionali previsti dal presente articolo  verranno
erogati secondo le modalita' previste dal successivo articolo 10.
   7.  Nel  caso  in cui le associazioni di tutela fossero invitate a
partecipare ad incontri, non preventivati nel programma  triennale  o
annuale,  con  le comunita' dei sardi, ovvero a dibattiti, convegni e
conferenze sul fenomeno migratorio,  saramo  ammesse  a  rimborso  le
spese   di   viaggio   e   soggiorno,   previa  autorizzazione  della
Amministrazione regionale.