Art. 14.
Requisiti della prestazione sanitaria
1. I benefici previsti dai successivi articoli 16, 17 e 19 possono
essere concessi per le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione
individuate con le procedure previste dal decreto del Ministero della
sanita' 3 novembre 1989, che non sono ottenibili adeguatamente e
tempestivamente presso i presidi ed i servizi pubblici o
convenzionati dal servizio sanitario nazionale.
2. La prestazione e' considerata non erogabile tempestivamente
quando le strutture pubbliche o convenzionate richiedono un periodo
di attesa incompatibile con l'esigenza di assicurare con immediatezza
la prestazione stessa, o quando il periodo di attesa comprometterebbe
lo stato di salute dell'assistito o precluderebbe la possibilita'
dell'intervento o delle cure.
3. La prestazione e' considerata non ottenibile adeguatamente
quando essa necessita di professionalita' o procedure tecniche e
curative, od attrezzature non presenti nelle strutture pubbliche o
convenzionate.
4. Il concorso nella spesa e' concesso solo per le prestazioni
sanitarie preventivamente autorizzate con le modalita' di cui al
successivo articolo 20.