Art. 14.
                Requisiti della prestazione sanitaria
 
   1. I benefici previsti dai successivi articoli 16, 17 e 19 possono
essere concessi per le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione
individuate con le procedure previste dal decreto del Ministero della
sanita'  3  novembre  1989,  che  non sono ottenibili adeguatamente e
tempestivamente  presso  i  presidi   ed   i   servizi   pubblici   o
convenzionati dal servizio sanitario nazionale.
   2.  La  prestazione  e'  considerata non erogabile tempestivamente
quando le strutture pubbliche o convenzionate richiedono  un  periodo
di attesa incompatibile con l'esigenza di assicurare con immediatezza
la prestazione stessa, o quando il periodo di attesa comprometterebbe
lo  stato  di  salute  dell'assistito o precluderebbe la possibilita'
dell'intervento o delle cure.
   3. La prestazione  e'  considerata  non  ottenibile  adeguatamente
quando  essa  necessita  di  professionalita'  o procedure tecniche e
curative, od attrezzature non presenti nelle  strutture  pubbliche  o
convenzionate.
   4.  Il  concorso  nella  spesa e' concesso solo per le prestazioni
sanitarie preventivamente autorizzate con  le  modalita'  di  cui  al
successivo articolo 20.