Art. 15.
Commissione regionale per
l'assistenza sanitaria indiretta
1. Presso l'Assessorato regionale dell'igiene, sanita' e
dell'assistenza sociale e' istituita una Commissione regionale per
l'accertamento dei requisiti sanitari che legittimano il
trasferimento per cure all'estero.
2. Sino all'attuazione dell'articolo 5, quarto e quinto comma,
della legge 23 ottobre 1985, n. 595, la Commissione provvede altresi'
agli accertamenti relativi alle prestazioni di alta specialita'.
3. La Commissione e' nominata entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore
regionale dell'igiene, sanita' e dell'assistenza sociale ed e'
composta da:
a) l'Assessore regionale, od un suo delegato, con funzioni di
presidente;
b) un medico di qualifica apicale appartenente all'area
funzionale di medicina generale di struttura ospedaliera o
universitaria della Regione;
c) un medico di qualifica apicale appartenente all'area
funzionale di chirurgia generale di struttura ospedaliera o
universitaria della Regione;
d) un medico di qualifica apicale per la disciplina di igiene e
organizzazione dei servizi ospedalieri iscritto nei ruoli sanitari
della regione;
e) un funzionario medico dirigente dell'Assessorato regionale
dell'igiene, sanita' e dell'assistenza sociale.
4. Nel decreto di nomina per ogni componente effettivo e'
individuato il supplente.
5. Qualora la patologia del caso concreto non sia attinente ne'
per equipollenza, ne' per affinita' alle specialita' rappresentate in
Commissione, quest'ultima e' integrata con un medico di qualifica
apicale di presidio ospedaliero od universitario della specialita'
necessaria. A tal fine il decreto di nomina individua per le diverse
branche specialistiche i presidi cui ricorrere per integrare la
Commissione.
6. Per la valutazione delle equipollenze e affinita' delle diverse
branche specialistiche, si osservano le norme di cui al decreto del
Ministro della sanita' 10 marzo 1983 pubblicato nel supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 91 del 2 aprile 1983 e succes-
sive modificazioni e integrazioni.
7. La Commissione si riunisce almeno due volte al mese e ogni
volta sia necessario al fine dell'osservanza dei termini di cui al
successivo articolo 20.
8. La Commissione dura in carica due anni.
9. Ai componenti esterni della Commissione spettano:
a) un gettone di presenza giornaliera di lire 100.000;
b) l'indennita' di trasferta prevista dalla normativa regionale
per i coordinatori;
c) il rimborso delle spese di viaggio, nelle forme e secondo le
misure previste nella specifica normativa per i dipendenti regionali.