Art. 15.
                      Commissione regionale per
                  l'assistenza sanitaria indiretta
 
   1.   Presso   l'Assessorato   regionale   dell'igiene,  sanita'  e
dell'assistenza sociale e' istituita una  Commissione  regionale  per
l'accertamento    dei   requisiti   sanitari   che   legittimano   il
trasferimento per cure all'estero.
   2. Sino all'attuazione dell'articolo 5,  quarto  e  quinto  comma,
della legge 23 ottobre 1985, n. 595, la Commissione provvede altresi'
agli accertamenti relativi alle prestazioni di alta specialita'.
   3.  La  Commissione  e'  nominata  entro  60  giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge,  con  decreto  dell'Assessore
regionale  dell'igiene,  sanita'  e  dell'assistenza  sociale  ed  e'
composta da:
     a) l'Assessore regionale, od un suo delegato,  con  funzioni  di
presidente;
     b)   un   medico  di  qualifica  apicale  appartenente  all'area
funzionale  di  medicina  generale   di   struttura   ospedaliera   o
universitaria della Regione;
     c)   un   medico  di  qualifica  apicale  appartenente  all'area
funzionale  di  chirurgia  generale  di   struttura   ospedaliera   o
universitaria della Regione;
     d)  un medico di qualifica apicale per la disciplina di igiene e
organizzazione dei servizi ospedalieri iscritto  nei  ruoli  sanitari
della regione;
     e)  un  funzionario  medico dirigente dell'Assessorato regionale
dell'igiene, sanita' e dell'assistenza sociale.
   4.  Nel  decreto  di  nomina  per  ogni  componente  effettivo  e'
individuato il supplente.
   5.  Qualora  la  patologia del caso concreto non sia attinente ne'
per equipollenza, ne' per affinita' alle specialita' rappresentate in
Commissione, quest'ultima e' integrata con  un  medico  di  qualifica
apicale  di  presidio  ospedaliero od universitario della specialita'
necessaria. A tal fine il decreto di nomina individua per le  diverse
branche  specialistiche  i  presidi  cui  ricorrere  per integrare la
Commissione.
   6. Per la valutazione delle equipollenze e affinita' delle diverse
branche specialistiche, si osservano le norme di cui al  decreto  del
Ministro  della  sanita'  10  marzo  1983  pubblicato nel supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 91 del 2 aprile 1983 e  succes-
sive modificazioni e integrazioni.
   7.  La  Commissione  si  riunisce  almeno due volte al mese e ogni
volta sia necessario al fine dell'osservanza dei termini  di  cui  al
successivo articolo 20.
   8. La Commissione dura in carica due anni.
   9. Ai componenti esterni della Commissione spettano:
     a) un gettone di presenza giornaliera di lire 100.000;
     b)  l'indennita' di trasferta prevista dalla normativa regionale
per i coordinatori;
     c) il rimborso delle spese di viaggio, nelle forme e secondo  le
misure previste nella specifica normativa per i dipendenti regionali.