Art. 33. Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entita' 1. La deliberazione di approvazione del bilancio di previsione puo' contenere l'autorizzazione al comitato esecutivo a disporre la rinuncia alla riscossione di entrate di natura non tributaria quando il costo delle operazioni di accertamento, promozione e versamento, per ogni singola entrata, risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima, entro lo stesso limite massimo fissato per la provincia iu base all'art. 52 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.