Art. 33.
       Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entita'
 
   1.  La  deliberazione  di  approvazione del bilancio di previsione
puo' contenere l'autorizzazione al comitato esecutivo a  disporre  la
rinuncia  alla riscossione di entrate di natura non tributaria quando
il costo delle operazioni di accertamento, promozione  e  versamento,
per  ogni  singola  entrata, risulti eccessivo rispetto all'ammontare
della medesima,  entro  lo  stesso  limite  massimo  fissato  per  la
provincia  iu  base  all'art. 52 della legge provinciale 14 settembre
1979, n. 7.