Art. 11. Formazione ed approvazione 1 Ferme restando le altre norme sulla formazione ed approvazione dei piani regionali di settore, stabilite dalle rispettive leggi speciali, tali piani sono predisposti dagli uffici competenti di concerto con la Direzione regionale della pianificazione territoriale. 2. Le amministrazioni, gli enti e le aziende dello Stato comunicano periodicamente alla Regione i programmi che interessano il territorio regionale, unitamente al quadro delle disponibilita' finanziarie, al fine dell'inserimento nell'ambito dei piani di settore regionali. 3. Il progetto del piano regionale di settore viene preliminarmente sottoposto al parere del Consiglio regionale, che si esprime entro sessanta giorni dalla data della richiesta. 4. Le delibere di approvazione dei piani regionali di settore sono proposte alla Giunta regionale dall'Assessore competente per materia di concerto con l'Assessore alla pianificazione territoriale. 5. Qualora i piani regionali di settore costituiscano variante al PTRG, le procedure di formazione, adozione ed approvazione sono quelle indicate all'articolo 7, commi da 3 a 6.