Art. 11.
                     Formazione ed approvazione
 
   1 Ferme restando le altre norme sulla formazione  ed  approvazione
dei  piani  regionali  di  settore,  stabilite dalle rispettive leggi
speciali, tali piani sono  predisposti  dagli  uffici  competenti  di
concerto    con   la   Direzione   regionale   della   pianificazione
territoriale.
   2.  Le  amministrazioni,  gli  enti  e  le  aziende  dello   Stato
comunicano periodicamente alla Regione i programmi che interessano il
territorio  regionale,  unitamente  al  quadro  delle  disponibilita'
finanziarie,  al  fine  dell'inserimento  nell'ambito  dei  piani  di
settore regionali.
   3.   Il   progetto   del   piano   regionale   di   settore  viene
preliminarmente sottoposto al parere del Consiglio regionale, che  si
esprime entro sessanta giorni dalla data della richiesta.
   4. Le delibere di approvazione dei piani regionali di settore sono
proposte  alla Giunta regionale dall'Assessore competente per materia
di concerto con l'Assessore alla pianificazione territoriale.
   5. Qualora i piani regionali di settore costituiscano variante  al
PTRG,  le  procedure  di  formazione,  adozione  ed approvazione sono
quelle indicate all'articolo 7, commi da 3 a 6.