Art. 23. P e r s o n a l e 1. L'Ente parco si avvale, per le proprie funzioni, di personale assunto dallo stesso, alle proprie dipendenze, sulla base della pianta organica dell'Ente e a suo totale carico. 2. Nella prima fase di attivita' del Parco e fino a un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in assenza di personale proprio ovvero comandato, l'Ente parco puo' avvalersi degli uffici di altri Enti territoriali, previo accordo con gli Enti in questione. 3. Per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di miglioramento boschivo l'Ente si avvale delle strutture tecniche dell'Azienda regionale foreste e delle strutture tecniche regionali previa stipula di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 26 della legge 16 agosto 1984, n. 40. 4. L'Ente parco puo' inoltre stipulare convenzioni con associazioni protezionistiche o culturali e cooperative di servizi per lo svolgimento di attivita' di guida ecologica e altre attivita' di servizio al Parco.