Art. 23.
                          P e r s o n a l e
 
   1.  L'Ente  parco si avvale, per le proprie funzioni, di personale
assunto dallo stesso,  alle  proprie  dipendenze,  sulla  base  della
pianta organica dell'Ente e a suo totale carico.
   2.  Nella  prima  fase  di  attivita'  del  Parco e fino a un anno
dall'entrata in vigore della presente legge, in assenza di  personale
proprio ovvero comandato, l'Ente parco puo' avvalersi degli uffici di
altri Enti territoriali, previo accordo con gli Enti in questione.
   3.  Per  la  progettazione  e  l'esecuzione  degli  interventi  di
miglioramento boschivo l'Ente  si  avvale  delle  strutture  tecniche
dell'Azienda  regionale  foreste e delle strutture tecniche regionali
previa stipula di apposite convenzioni ai sensi  dell'art.  26  della
legge 16 agosto 1984, n. 40.
   4.   L'Ente   parco   puo'   inoltre   stipulare  convenzioni  con
associazioni protezionistiche o culturali e  cooperative  di  servizi
per  lo svolgimento di attivita' di guida ecologica e altre attivita'
di servizio al Parco.