Art. 29.
                       Pubblicita' degli atti
 
   1. Un estratto del verbale della seduta, da cui deve essere omesso
ogni  riferimento al nominativo del relatore e alle modalita' di voto
dei singoli componenti, e' pubblicato, per cinque giorni consecutivi,
in apposito albo esposto nei locali  di  ingresso  della  sede  della
Sezione.
   2.   Le  principali  decisioni  delle  Sezioni,  con  le  relative
motivazioni di riferimento, sono pubblicate  periodicamente,  a  cura
del   Dipartimento  per  la  funzione  di  controllo,  sulla  rivista
regionale: "Il  Diritto  della  Regione"  o  su  altra  pubblicazione
regionale.