Art. 29. Pubblicita' degli atti 1. Un estratto del verbale della seduta, da cui deve essere omesso ogni riferimento al nominativo del relatore e alle modalita' di voto dei singoli componenti, e' pubblicato, per cinque giorni consecutivi, in apposito albo esposto nei locali di ingresso della sede della Sezione. 2. Le principali decisioni delle Sezioni, con le relative motivazioni di riferimento, sono pubblicate periodicamente, a cura del Dipartimento per la funzione di controllo, sulla rivista regionale: "Il Diritto della Regione" o su altra pubblicazione regionale.