Art. 32. Copia e visione degli atti 1. Chiunque abbia' interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, puo' ottenere dalla Segreteria la visione e il rilascio di copia dei provvedimenti emessi dalla Sezione e del verbale delle sedute. 2. La visione puo' avvenire solo ad avvenuta pubblicazione dell'estratto del verbale della seduta; il rilascio della copia e' subordinato, ove non si tratti di enti controllati, al rimborso del costo della riproduzione, in conformita' alle norme vigenti in materia.