Art. 32.
                     Copia e visione degli atti
 
   1.  Chiunque  abbia' interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, puo' ottenere dalla Segreteria la visione e  il  rilascio  di
copia  dei  provvedimenti  emessi  dalla  Sezione e del verbale delle
sedute.
   2.  La  visione  puo'  avvenire  solo  ad  avvenuta  pubblicazione
dell'estratto  del  verbale  della seduta; il rilascio della copia e'
subordinato, ove non si tratti di enti controllati, al  rimborso  del
costo  della  riproduzione,  in  conformita'  alle  norme  vigenti in
materia.