Art. 7. Attivita' dei consorzi, societa' consortili e societa' cooperative di imprese 1. Possono accedere alle agevolazioni previste dal presente capo i consorzi, le societa' consortili e le societa' cooperative di imprese, costituiti per le finalita' di cui alla presente legge, che svolgano almeno una delle seguenti attivita': a) la gestione degli ordini in comune o una fase dell'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi nonche' dei relativi servizi; b) lo studio, l'elaborazione nonche' la realizzazione di progetti di investimento per l'infrastrutturazione di aree attrezzate aventi come finalita' lo sviluppo delle attivita' accessorie e complementari al trasporto, ivi compresa la gestione in comune dei servizi organizzati sull'area. 2. L'attivita' dei soggetti di cui al comma 1 puo' inoltre riguardare: a) la creazione di una rete informativa tendente all'ottimizzazione dei carichi e dei percorsi; b) l'organizzazione e la gestione dei servizi di trasporto combinati strada-rotaia; c) l'introduzione di procedimenti informatici con lo scopo di migliorare il rendimento dei servizi, l'accertamento dei costi reali di esercizio e degli indici di produttivita' nell'impiego degli autoveicoli; d) l'assistenza e la consulenza tecnico-gestionale; e) l'attivazione di corsi di aggiornamento tecnico e di formazione nell'ambito delle imprese associate; f) l'acquisto e la gestione in comune di materiali di consumo, impianti, macchinari ed accessori connessi all'attivita' di trasporto ivi compresi eventuali servizi assicurativi; g) ogni altra attivita' comunque connessa alle finalita' di cui alla presente legge.