Art. 7.
             Attivita' dei consorzi, societa' consortili
                  e societa' cooperative di imprese
 
   1. Possono accedere alle agevolazioni previste dal presente capo i
consorzi,  le  societa'  consortili  e  le  societa'  cooperative  di
imprese, costituiti per le finalita' di cui alla presente legge,  che
svolgano almeno una delle seguenti attivita':
     a)  la gestione degli ordini in comune o una fase dell'attivita'
di autotrasporto di cose per conto  di  terzi  nonche'  dei  relativi
servizi;
     b)   lo  studio,  l'elaborazione  nonche'  la  realizzazione  di
progetti di investimento per l'infrastrutturazione di aree attrezzate
aventi come  finalita'  lo  sviluppo  delle  attivita'  accessorie  e
complementari  al  trasporto,  ivi compresa la gestione in comune dei
servizi organizzati sull'area.
   2. L'attivita' dei  soggetti  di  cui  al  comma  1  puo'  inoltre
riguardare:
     a)    la    creazione   di   una   rete   informativa   tendente
all'ottimizzazione dei carichi e dei percorsi;
     b) l'organizzazione e  la  gestione  dei  servizi  di  trasporto
combinati strada-rotaia;
     c)  l'introduzione  di  procedimenti informatici con lo scopo di
migliorare il rendimento dei servizi, l'accertamento dei costi  reali
di  esercizio  e  degli  indici  di  produttivita' nell'impiego degli
autoveicoli;
     d) l'assistenza e la consulenza tecnico-gestionale;
     e)  l'attivazione  di  corsi  di  aggiornamento  tecnico  e   di
formazione nell'ambito delle imprese associate;
     f)  l'acquisto  e la gestione in comune di materiali di consumo,
impianti, macchinari ed accessori connessi all'attivita' di trasporto
ivi compresi eventuali servizi assicurativi;
     g) ogni altra attivita' comunque connessa alle finalita' di  cui
alla presente legge.