Art. 3.
                  Funzioni degli organi provinciali
 
   1. La giunta provinciale:
     a)  approva  gli  atti di programmazione e di organizzazione nei
settori  indicati  nell'art.  1,  ed  emana  direttive  alle   unita'
sanitarie locali;
     b)  istituisce  corsi  di  formazione  e  aggiornamento  per  il
personale addetto ai servizi  sanitari,  fatte  salve  le  competenze
delle unita' sanitarie locali secondo la vigente normativa;
     c)  autorizza  l'apertura e l'esercizio di farmacie, l'apertura,
l'ampliamento, la trasformazione e l'esercizio di case  di  cura,  di
stabilimenti  termali, di ambulatori di terapia fisica, di laboratori
di analisi e di radio-diagnostica, e la relativa pubblicita';
     d) decide i ricorsi in materia  sanitaria,  fatti  salvi  quelli
attribuiti alla competenza di organi collegiali specifici;
     e) dispone la normina di organi collegiali sanitari di interesse
provinciale, demandata dalla vigente normativa al medico provinciale;
     f)  determina con proprio regolamento i requisiti dei reparti di
terapia fisica ed affini, nonche' dei bagni all'interno di  strutture
ricettive;
     g)   determina   con  proprio  regolamento  le  norme  igieniche
riguardanti la manipolazione e la somministrazione di alimenti  negli
alpeggi.
   2.  L'assessore  provinciale  competente  in  materia  di sanita',
sentito il responsabile del servizio di igiene e sanita'  dell'unita'
sanitaria locale territorialmente competente:
     a)  autorizza  l'esercizio  dei laboratori e stabilimenti per la
produzione,  la  preparazione  ed  il  conferimento  delle   sostanze
alimentari di origine vegetale;
     b)  autorizza  l'esercizio  di stabilimenti che trattano latte e
prodotti   derivanti,   sostanze   alimentari   miste   di    origine
prevalentemente vegetale, e di carattere dolciario;
     c) autorizza l'uso di cisterne e di altri contenitori adibiti al
trasporto di sostanze alimentari sfuse a mezzo di veicoli;
     d)  autorizza  l'uso di veicoli adibiti al trasporto di alimenti
surgelati per la distribuzione ai dettaglianti;
     e) rilascia le autorizzazioni,  i  nulla  osta,  le  licenze,  i
benestare  ed  i  provvedimenti  similari,  in  materia  di  igiene e
sanita',  previsti  dalla  vigente  normativa  e  non   espressamente
riservati alla competenza della giunta provinciale.
   3.  L'assessore  provinciale competente in materia di sanita' puo'
delegare al direttore dell'ufficio affari amministrativi  dell'igiene
e  sanita'  pubblica  l'esercizio  delle  funzioni di cui al comma 2,
lettere c) e d).
   4.  L'assessore  provinciale  competente  in  materia  di  sanita'
verifica  ed  accetta  l'attuazione  dei  programmi e delle direttive
della giunta provinciale, vigila sul funzionamento dei presidi e  dei
servizi sanitari e sul regolare utilizzo dei mezzi finanziari.
   5.   Fatti  salvi  i  ricorsi  innanzi  all'autorita'  giudiziaria
previsti dalla vigente normativa statale, contro le ordinanze  appli-
cative  di  sanzioni amministrative in materia di igiene e sanita' e'
ammesso ricorso gerarchico alla giunta provinciale, entro il  termine
di trenta giorni dalla data di notificazione dell'ordinanza.