Art. 3. Funzioni degli organi provinciali 1. La giunta provinciale: a) approva gli atti di programmazione e di organizzazione nei settori indicati nell'art. 1, ed emana direttive alle unita' sanitarie locali; b) istituisce corsi di formazione e aggiornamento per il personale addetto ai servizi sanitari, fatte salve le competenze delle unita' sanitarie locali secondo la vigente normativa; c) autorizza l'apertura e l'esercizio di farmacie, l'apertura, l'ampliamento, la trasformazione e l'esercizio di case di cura, di stabilimenti termali, di ambulatori di terapia fisica, di laboratori di analisi e di radio-diagnostica, e la relativa pubblicita'; d) decide i ricorsi in materia sanitaria, fatti salvi quelli attribuiti alla competenza di organi collegiali specifici; e) dispone la normina di organi collegiali sanitari di interesse provinciale, demandata dalla vigente normativa al medico provinciale; f) determina con proprio regolamento i requisiti dei reparti di terapia fisica ed affini, nonche' dei bagni all'interno di strutture ricettive; g) determina con proprio regolamento le norme igieniche riguardanti la manipolazione e la somministrazione di alimenti negli alpeggi. 2. L'assessore provinciale competente in materia di sanita', sentito il responsabile del servizio di igiene e sanita' dell'unita' sanitaria locale territorialmente competente: a) autorizza l'esercizio dei laboratori e stabilimenti per la produzione, la preparazione ed il conferimento delle sostanze alimentari di origine vegetale; b) autorizza l'esercizio di stabilimenti che trattano latte e prodotti derivanti, sostanze alimentari miste di origine prevalentemente vegetale, e di carattere dolciario; c) autorizza l'uso di cisterne e di altri contenitori adibiti al trasporto di sostanze alimentari sfuse a mezzo di veicoli; d) autorizza l'uso di veicoli adibiti al trasporto di alimenti surgelati per la distribuzione ai dettaglianti; e) rilascia le autorizzazioni, i nulla osta, le licenze, i benestare ed i provvedimenti similari, in materia di igiene e sanita', previsti dalla vigente normativa e non espressamente riservati alla competenza della giunta provinciale. 3. L'assessore provinciale competente in materia di sanita' puo' delegare al direttore dell'ufficio affari amministrativi dell'igiene e sanita' pubblica l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettere c) e d). 4. L'assessore provinciale competente in materia di sanita' verifica ed accetta l'attuazione dei programmi e delle direttive della giunta provinciale, vigila sul funzionamento dei presidi e dei servizi sanitari e sul regolare utilizzo dei mezzi finanziari. 5. Fatti salvi i ricorsi innanzi all'autorita' giudiziaria previsti dalla vigente normativa statale, contro le ordinanze appli- cative di sanzioni amministrative in materia di igiene e sanita' e' ammesso ricorso gerarchico alla giunta provinciale, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'ordinanza.