Art. 6.
                Requisiti tecnici ed igienico-edilizi
 
   1.  Gli  ostelli  per  la gioventu', oltre a possedere i requisiti
previsti dai regolamenti  igienico  edilizi  comunali,  devono  anche
avere:
     a)  superficie  minima  delle  camere,  al  netto di ogni locale
accessorio, di mq 8 per le camere ad un letto e mq 12 per le camere a
due letti, con un incremento di superficie di mq 4 per ogni letto  in
piu' e con un massimo di sei posti letto per camera;
     b)  un  w.c. e una doccia ogni dieci posti letto, un lavabo ogni
sei posti letto non serviti da dotazioni private;
     c) arredamento minimo delle camere da letto costituito da letto,
sedia o sgabello, scomparto  armadio  per  persona,  nonche'  cestino
rifiuti per camera;
     d)  locali  di  soggiorno,  distinti  dalla  sala  da pranzo, di
ampiezza complessiva non inferiore a mq 25 per i  primi  dieci  posti
letto e mq 0,50 per ogni posto letto in piu';
     e)  idonei  dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le
disposizioni vigenti;
     f)  cassetta  di  pronto  soccorso  con  le  dotazioni  indicate
dall'autorita' sanitaria competente;
     g) servizio di telefono ad uso comune.
   2.  Negli  ostelli per la gioventu' esistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge, non dotati della  superficie  di  cui
alla  lettera  a),  e'  sufficiente  sia  garantita  nelle camere una
cubatura di mc 10 per persona.
   3. E' consentito sovrapporre ad ogni posto letto un  altro  letto,
sensa con cio' dover incrementare le dimensioni delle camere, purche'
sia  garantita la cubatura minima di mc 10 a persona. Per il rispetto
di tutti gli altri rapporti si computano i posti letto effettivi.
   4. Le camere da  letto  ed  i  locali  igienici  sono  predisposti
separatamente per uomini e donne.
   5.  I  complessi di cui al presente articolo possono essere dotati
di particolari attrezzature, che consentono il  soggiorno  di  gruppi
autogestiti   secondo   autonome  modalita'  organizzative,  come  la
disponibilita' di cucina o di punti autonomi  di  cottura,  sotto  la
responsabilita' del gestore.