Art. 6. Requisiti tecnici ed igienico-edilizi 1. Gli ostelli per la gioventu', oltre a possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico edilizi comunali, devono anche avere: a) superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq 8 per le camere ad un letto e mq 12 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq 4 per ogni letto in piu' e con un massimo di sei posti letto per camera; b) un w.c. e una doccia ogni dieci posti letto, un lavabo ogni sei posti letto non serviti da dotazioni private; c) arredamento minimo delle camere da letto costituito da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, nonche' cestino rifiuti per camera; d) locali di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, di ampiezza complessiva non inferiore a mq 25 per i primi dieci posti letto e mq 0,50 per ogni posto letto in piu'; e) idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti; f) cassetta di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorita' sanitaria competente; g) servizio di telefono ad uso comune. 2. Negli ostelli per la gioventu' esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non dotati della superficie di cui alla lettera a), e' sufficiente sia garantita nelle camere una cubatura di mc 10 per persona. 3. E' consentito sovrapporre ad ogni posto letto un altro letto, sensa con cio' dover incrementare le dimensioni delle camere, purche' sia garantita la cubatura minima di mc 10 a persona. Per il rispetto di tutti gli altri rapporti si computano i posti letto effettivi. 4. Le camere da letto ed i locali igienici sono predisposti separatamente per uomini e donne. 5. I complessi di cui al presente articolo possono essere dotati di particolari attrezzature, che consentono il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalita' organizzative, come la disponibilita' di cucina o di punti autonomi di cottura, sotto la responsabilita' del gestore.