Art. 24.
                        Ufficio di statistica
 
   1.  Lo  statuto   della   comunita'   montana,   nello   stabilire
l'ordinamento  degli  uffici, prevede, tramite l'utilizzo del proprio
personale, l'istituzione  di  un  ufficio  di  statistica,  ai  sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.