Art. 21
                          Norme transitorie
 
   1. In sede di prima applicazione della presente legge,  in  deroga
al  precedente art. 11 - comma secondo - del Capo I, i beni mobili di
uso durevole, in  dotazione  ai  singoli  settori,  sono  assunti  in
consegna  direttamente dai consegnatari, dirigenti delle strutture di
secondo livello, senza l'intervento di altri uffici e, quindi,  senza
stesura di appositi verbali.
   2.  L'autoconsegna  si  realizza  nel perentorio termine stabilito
dalla giunta  regionale,  per  mezzo  dell'effettiva  ricognizione  e
rivalutazione  dei  beni  e  con la procedura contenuta nell'apposito
regolamento regionale.
   3. Ove alla data di entrata in vigore  della  presente  legge  non
siano  stati nominati i dirigenti delle strutture di secondo livello,
i beni sono assunti in consegna dai dirigenti in  carica  ai  singoli
settori o uffici secondo la procedura di cui ai comma precedenti.