Art. 21 Norme transitorie 1. In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga al precedente art. 11 - comma secondo - del Capo I, i beni mobili di uso durevole, in dotazione ai singoli settori, sono assunti in consegna direttamente dai consegnatari, dirigenti delle strutture di secondo livello, senza l'intervento di altri uffici e, quindi, senza stesura di appositi verbali. 2. L'autoconsegna si realizza nel perentorio termine stabilito dalla giunta regionale, per mezzo dell'effettiva ricognizione e rivalutazione dei beni e con la procedura contenuta nell'apposito regolamento regionale. 3. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati nominati i dirigenti delle strutture di secondo livello, i beni sono assunti in consegna dai dirigenti in carica ai singoli settori o uffici secondo la procedura di cui ai comma precedenti.