Art. 6.
Disposizione transitoria
1. I programmi di contributi in conto capitale ai Comuni e loro
Consorzi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici - gia'
approvati dal Consiglio regionale, anteriormente alla data di entrata
in vigore della presente legge, in forza delle norme di cui al
precedente art. 5 - producono pienamente i propri effetti e le
conseguenti attivita' procedimentali di liquidazione dei relativi
contributi sono regolate dalle medesime disposizioni, mantenendosi
pertanto in essere ad esaurimento, fino alla completa e totale
erogazione dei medesimi contributi, il Capitolo del bilancio
regionale n. 30550 denominato "Contributi in capitale a Comuni e loro
Consorzi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici (L.R. 9
gennaio 1975, n. 1; L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive
modifiche; legge 8 agosto 1985, n. 431)".