Art. 7.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la
Regione fa fronte con l'istituzione, nella parte spesa del bilancio
di previsione, di appositi capitoli che verranno dotati della
necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale
di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, primo comma,
della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.
Bologna, 28 dicembre 1992
Il vicepresidente: BERSANI