Art. 23.
Partecipazione
1. Le Comunita' montane valorizzano le libere forme associative e
promuovono organismi di partecipazione dei cittadini
all'amministrazione comunitaria e in particolare al processo di
formazione dei piani, anche sulla base di ciascun Comune che fa parte
della Comunita' montana. I rapporti con tali forme associative, con
particolare riguardo al concorso delle organizzazioni sociali ed
economiche presenti sul territorio al processo di formazione dei
piani, sono disciplinati dallo statuto.