Art. 19. Formazione ed aggiornamento del personale 1. La formazione e l'aggiornamento del personale rappresentano attivita' di importanza centrale per lo sviluppo del servizio sanitario. 2. Il piano sanitario regionale stabilisce le modalita' di realizzazione delle azioni strategiche relative: a) all'individuazione del fabbisogno del personale infermieristico, tecnico e di riabilitazione per il triennio di riferimento e delle sedi delle relative scuole, del numero di posti a disposizione per ciascuna di esse, nonche' all'adozione di standards regionali relativi ai requisiti minimi strutturali e di organico che le scuole devono possedere, in linea con quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992; b) all'applicazione dell'accordo regionale per il personale del servizio sanitario nazionale in merito all'aggiornamento inteso come diritto-dovere degli operatori; c) alla quota di specializzandi presso le strutture regionali, distinti per disciplina, sulla base delle esigenze del servizio sanitario regionale, determinata ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992. 3. Il piano sanitario regionale prevede una quota di risorse a destinazione vincolata per l'attuazione del presente articolo.