Art. 19.
              Formazione ed aggiornamento del personale
 
   1.  La  formazione  e  l'aggiornamento del personale rappresentano
attivita'  di  importanza  centrale  per  lo  sviluppo  del  servizio
sanitario.
   2.  Il  piano  sanitario  regionale  stabilisce  le  modalita'  di
realizzazione delle azioni strategiche relative:
     a)    all'individuazione    del    fabbisogno    del   personale
infermieristico, tecnico e  di  riabilitazione  per  il  triennio  di
riferimento e delle sedi delle relative scuole, del numero di posti a
disposizione  per ciascuna di esse, nonche' all'adozione di standards
regionali relativi ai requisiti minimi strutturali e di organico  che
le  scuole  devono possedere, in linea con quanto stabilito dall'art.
6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992;
     b) all'applicazione dell'accordo regionale per il personale  del
servizio  sanitario nazionale in merito all'aggiornamento inteso come
diritto-dovere degli operatori;
     c) alla quota di specializzandi presso le  strutture  regionali,
distinti  per  disciplina,  sulla  base  delle  esigenze del servizio
sanitario regionale, determinata ai sensi dell'art. 6, comma  2,  del
decreto legislativo n. 502 del 1992.
   3.  Il  piano  sanitario  regionale prevede una quota di risorse a
destinazione vincolata per l'attuazione del presente articolo.