Art. 21.
                          Organi del centro
 
   1. Sono organi del centro:
     a) il direttore generale;
     b) il consiglio di amministrazione;
     c) il comitato scientifico;
     d) il collegio dei revisori.
   2.  Il  direttore  generale e' nominato con decreto del presidente
della Regione, su  conforme  delibera  della  giunta  regionale,  tra
personalita'  in possesso di documentata esperienza organizzativa nel
settore della formazione socio-sanitaria.
   3. Il direttore  generale  adotta  tutti  gli  atti  necessari  al
conseguimento  degli  scopi  del  centro,  ad  eccezione di quelli di
competenza del consiglio di amministrazione, e nomina,  entro  trenta
giorni dalla immissione nelle funzioni, il direttore della formazione
ed il direttore amministrativo che devono avere comprovata esperienza
nei  rispettivi ambiti di competenza ed essere in possesso di diploma
di laurea.
   4.  Il  direttore   della   formazione   ha   la   responsabilita'
organizzativa  delle  attivita'  del  centro;  propone il piano delle
attivita' e la nomina dei docenti.
   5. Al direttore generale,  al  direttore  della  formazione  e  al
direttore  amministrativo  si  applicano,  in  quanto compatibili, le
norme previste dal decreto legislativo n. 502 del 1992 in  merito  ai
direttori   generali,   ai   direttori   sanitari   e   ai  direttori
amministrativi delle unita' sanitarie locali.
   6. Il consiglio di amministrazione e'  nominato  con  decreto  del
presidente  della  Regione  ed  e'  formato,  oltre che dal direttore
generale, che  lo  convoca  e  lo  presiede,  da  quattro  componenti
designati rispettivamente:
     a) dal presidente della Regione siciliana;
     b) dal Ministro per la sanita';
     c) dal Ministro per l'universita' e la ricerca scientifica;
     d) dall'assessore regionale per la sanita'.
   7.  Il  consiglio  dura  in  carica cinque anni. I suoi componenti
possono essere riconfermati.
   8. Alle sedute partecipano il  direttore  della  formazione  e  il
direttore amministrativo, con voto consultivo.
   9. Il consiglio di amministrazione delibera:
     a) lo statuto;
     b)   il  regolamento  organico  e  il  trattamento  economico  e
giuridico del personale;
     c) i bilanci preventivi e consuntivi;
     d)  gli  acquisti  e  le vendite di immobili, la costituzione di
diritti reali.
   10. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono inviate
all'assessore regionale per la sanita' che, entro dieci giorni  dalla
loro ricezione, puo' sospenderne l'esecuzione.
   11. Il comitato scientifico e' nominato con decreto del presidente
della  Regione,  su proposta dell'assessore regionale per la sanita',
ed e' composto da otto membri scelti  fra  studiosi  di  riconosciuta
competenza,   nell'ambito  delle  discipline  e  delle  attivita'  di
interesse per i compiti istituzionali  del  centro,  in  possesso  di
specifica   e   documentata   esperienza   di   livello  nazionale  o
internazionale.  E'  altresi'  componente  di  diritto  del  comitato
scientifico   il  vicepresidente  in  carica  del  comitato  tecnico-
scientifico  dell'osservatorio  epidemiologico   regionale   di   cui
all'art. 20 della legge regionale n. 6 del 1981.
   12.  Con il decreto costitutivo il presidente della Regione nomina
il presidente del comitato scientifico tra i suoi componenti.
   13. Il comitato dura in  carica  cinque  anni  ed  elegge  al  suo
interno il vicepresidente.
   14. I componenti possono essere riconfermati.
   15. Alle riunioni del comitato partecipano il direttore generale e
il  direttore  della formazione del centro. Possono essere chiamati a
partecipare altri esperti scelti dal comitato.
   16. Funzioni del comitato scientifico sono:
     a)  esprimere  parere  sul  programma  di   attivita'   proposto
annualmente dal direttore di formazione;
     b) esprimere parere sulla nomina dei docenti;
     c) formulare al direttore di formazione proposte di attivita'.
   17.   Il  collegio  dei  revisori  e'  nominato  con  decreto  del
presidente  della  Regione  e   ha   la   stessa   composizione   del
corrispondente organo delle unita' sanitarie locali della Regione.