Art. 21. Organi del centro 1. Sono organi del centro: a) il direttore generale; b) il consiglio di amministrazione; c) il comitato scientifico; d) il collegio dei revisori. 2. Il direttore generale e' nominato con decreto del presidente della Regione, su conforme delibera della giunta regionale, tra personalita' in possesso di documentata esperienza organizzativa nel settore della formazione socio-sanitaria. 3. Il direttore generale adotta tutti gli atti necessari al conseguimento degli scopi del centro, ad eccezione di quelli di competenza del consiglio di amministrazione, e nomina, entro trenta giorni dalla immissione nelle funzioni, il direttore della formazione ed il direttore amministrativo che devono avere comprovata esperienza nei rispettivi ambiti di competenza ed essere in possesso di diploma di laurea. 4. Il direttore della formazione ha la responsabilita' organizzativa delle attivita' del centro; propone il piano delle attivita' e la nomina dei docenti. 5. Al direttore generale, al direttore della formazione e al direttore amministrativo si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dal decreto legislativo n. 502 del 1992 in merito ai direttori generali, ai direttori sanitari e ai direttori amministrativi delle unita' sanitarie locali. 6. Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del presidente della Regione ed e' formato, oltre che dal direttore generale, che lo convoca e lo presiede, da quattro componenti designati rispettivamente: a) dal presidente della Regione siciliana; b) dal Ministro per la sanita'; c) dal Ministro per l'universita' e la ricerca scientifica; d) dall'assessore regionale per la sanita'. 7. Il consiglio dura in carica cinque anni. I suoi componenti possono essere riconfermati. 8. Alle sedute partecipano il direttore della formazione e il direttore amministrativo, con voto consultivo. 9. Il consiglio di amministrazione delibera: a) lo statuto; b) il regolamento organico e il trattamento economico e giuridico del personale; c) i bilanci preventivi e consuntivi; d) gli acquisti e le vendite di immobili, la costituzione di diritti reali. 10. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono inviate all'assessore regionale per la sanita' che, entro dieci giorni dalla loro ricezione, puo' sospenderne l'esecuzione. 11. Il comitato scientifico e' nominato con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per la sanita', ed e' composto da otto membri scelti fra studiosi di riconosciuta competenza, nell'ambito delle discipline e delle attivita' di interesse per i compiti istituzionali del centro, in possesso di specifica e documentata esperienza di livello nazionale o internazionale. E' altresi' componente di diritto del comitato scientifico il vicepresidente in carica del comitato tecnico- scientifico dell'osservatorio epidemiologico regionale di cui all'art. 20 della legge regionale n. 6 del 1981. 12. Con il decreto costitutivo il presidente della Regione nomina il presidente del comitato scientifico tra i suoi componenti. 13. Il comitato dura in carica cinque anni ed elegge al suo interno il vicepresidente. 14. I componenti possono essere riconfermati. 15. Alle riunioni del comitato partecipano il direttore generale e il direttore della formazione del centro. Possono essere chiamati a partecipare altri esperti scelti dal comitato. 16. Funzioni del comitato scientifico sono: a) esprimere parere sul programma di attivita' proposto annualmente dal direttore di formazione; b) esprimere parere sulla nomina dei docenti; c) formulare al direttore di formazione proposte di attivita'. 17. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del presidente della Regione e ha la stessa composizione del corrispondente organo delle unita' sanitarie locali della Regione.