Art. 22.
                      Funzionamento del centro
 
   1.  Il  rapporto  di lavoro del personale del centro e' di diritto
privato. Per il perseguimento dei suoi particolari  fini,  il  centro
puo'  fare ricorso ad assunzioni di personale con contratto a termine
di diritto privato anche a tempo parziale.
   2. Ai fini di assicurare l'immediata funzionalita' del  centro  il
presidente  della  Regione  puo' disporre, su richiesta del direttore
generale, il comando di un  massimo  di  dieci  unita'  di  personale
scelte tra i dipendenti della Regione.
   3.  Il  contingente del personale comandato non puo' eccedere, per
fascia di qualifica, le quantita' seguenti:
     a) dirigenti: tre;
     b) assistenti: tre;
     c) dattilografi: quattro.
   4. Le spese di esercizio sono finanziate annualmente con una quota
del fondo sanitario regionale determinata  triennalmente  nell'ambito
della legge di bilancio regionale.
   5.  Le  spese  per  l'adeguamento  tecnologico  ed  edilizio  sono
finanziate con apposito capitolo del bilancio regionale.
   6.  Si  applicano  al centro le disposizioni vigenti per i bilanci
della unita' sanitarie locali.