Art. 23.
              Accreditamento delle istituzioni private
 
   1. L'assessore regionale per  la  sanita',  entro  novanta  giorni
dall'approvazione  della  presente  legge,  adottera'  i  criteri per
l'accreditamento ai fini della individuazione delle istituzioni  pri-
vate  di  cui  all'art. 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502 del
1992.