Art. 21. Esercizio delle funzioni 1. Le province esercitano le funzioni di cui all'art. 20 in base a quanto previsto dalle normative nazionali, dalla presente legge e dalle direttive emanate dalla Regione per assicurare l'omogeneita' e il coordinamento dell'azione amministrativa sul territorio regionale. 2. Le province approvano i progetti e rilasciano le autorizzazioni alle attivita' di smaltimento in conformita' alle previsioni contenute nel piano regionale di settore e nel piano infraregionale. Esse tengono altresi' conto della necessita' di assicurare la riduzione della movimentazione di rifiuti e la possibilita' di mutuo soccorso tra le diverse zone del territorio regionale. 3. Le province, fino a quando i piani infraregionali gia' adottati non divengano esecutivi, in caso di comprovata necessita' ed urgenza, possono procedere all'approvazione degli impianti in essi previsti.