Art. 21.
                      Esercizio delle funzioni
 
   1. Le province esercitano le funzioni di cui all'art. 20 in base a
quanto previsto dalle normative nazionali,  dalla  presente  legge  e
dalle  direttive emanate dalla Regione per assicurare l'omogeneita' e
il coordinamento dell'azione amministrativa sul territorio regionale.
   2. Le province approvano i progetti e rilasciano le autorizzazioni
alle  attivita'  di  smaltimento  in  conformita'   alle   previsioni
contenute  nel piano regionale di settore e nel piano infraregionale.
Esse  tengono  altresi'  conto  della  necessita'  di  assicurare  la
riduzione  della movimentazione di rifiuti e la possibilita' di mutuo
soccorso tra le diverse zone del territorio regionale.
   3. Le province, fino a quando i piani infraregionali gia' adottati
non divengano esecutivi, in caso di comprovata necessita' ed urgenza,
possono procedere all'approvazione degli impianti in essi previsti.