Art. 12.
                        Nulla-osta regionale
 
   1. Il presidente della giunta regionale o un suo  delegato,  entro
sessanta  giorni  dal  ricevimento  della  copia della istanza per la
quale si richiede il nulla-osta regionale, provvede,  in  conformita'
ai  criteri programmatori di cui al comma 1 dell'art. 11 e sentita la
commissione di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge statale, per  i
casi  previsti dalla legge stessa, al rilascio di apposito nulla-osta
al comune competente a rilasciare l'autorizzazione.
   2. Nello stesso termine e con le  medesime  modalita'  di  cui  al
comma  1,  il  presidente  della giunta regionale, o un suo delegato,
provvede al rigetto delle istanze nei seguenti casi:
     a) mancanza di posteggi per esaurimento di quelli disponibili;
     b)   mancanza   di   ulteriore   disponibilita'   numerica   per
l'autorizzazione di cui all'art. 5.
   3.  Il  comune,  accertata la sussistenza dei requisiti soggettivi
previsti dalla legge statale in capo al richiedente,  provvede  entro
sessanta  giorni al rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 4
e 5, nonche'  all'estensione  merceologica  dell'autorizzazione  alla
vendita di cui all'art. 8.
   4. L'insussistenza dei requisiti soggettivi in capo al richiedente
e  la  conseguente  impossibilita' a procedere deve essere comunicata
alla Regione.
   5. Il comune deve comunicare  immediatamente  alla  Regione,  alla
camera  di  commercio,  e  agli altri comuni interessati, le avvenute
cessazioni di attivita'.