Art. 10. Disposizioni transitorie 1. Le norme di cui al Capo II si applicano ai Consiglieri eletti per la prima volta al Consiglio Regionale nella legislatura successiva a quella di entrata in vigore della presente legge. 2. Salvo quanto disposto al comma 2 dell'articolo 6 e agli articoli 4 e 5, la materia di cui al Capo II continua ad essere disciplinata per i Consiglieri in carica o cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformita' alle disposizioni di cui alla legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Gli assegni sia degli ex Consiglieri che degli altri aventi diritto gia' in corso alla data di entrata in vigore della presente legge restano fissati nella misura prevista dalle norme di cui al comma 2, con riferimento alla indennita' mensile lorda di carica spettante ai Consiglieri regionali alla data di entrata in vigore della presente legge. L'ammontare dell'assegno cosÿi' determinato e' incrementato dal 1 gennaio di ogni anno, a partire dal 1 gennaio 1996, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati ISTAT riferito all'anno precedente. 4. I Consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che, al termine della legislatura in corso alla stessa data abbiano versato i contributi per un solo quinquennio, hanno facolta' di rinunciare all'assegno vitalizio e di ottenere la restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria ne' corresponsione di interessi. Uguale facolta' e' riconosciuta ai Consiglieri non piu' in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano versato i contributi per un solo quinquennio e che non percepiscano gia' l'assegno vitalizio. La facolta' di cui al presente comma si esercita con apposita domanda inoltrata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale: a) per i Consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data della prima seduta del nuovo Consiglio Regionale; b) per i Consiglieri non in carica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. I Consiglieri che si sono avvalsi della facolta' di cui al comma 4, se successivamente rieletti, sono soggetti alla disciplina del Capo II della presente legge in materia di assegno vitalizio.