Art. 10.
                      Disposizioni transitorie
 
  1. Le norme di cui al Capo II si applicano  ai  Consiglieri  eletti
per   la   prima  volta  al  Consiglio  Regionale  nella  legislatura
successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.
  2. Salvo quanto disposto al comma 2 dell'articolo 6 e agli articoli
4 e 5, la materia di cui al Capo II continua ad  essere  disciplinata
per  i  Consiglieri  in  carica  o  cessati  dal mandato alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  in   conformita'   alle
disposizioni  di  cui  alla  legge  regionale 23 gennaio 1984, n. 9 e
successive modificazioni ed integrazioni.
  3. Gli assegni sia degli ex  Consiglieri  che  degli  altri  aventi
diritto  gia'  in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge restano fissati nella misura prevista dalle  norme  di  cui  al
comma  2,  con  riferimento  alla  indennita' mensile lorda di carica
spettante ai Consiglieri regionali alla data  di  entrata  in  vigore
della  presente legge. L'ammontare dell'assegno cosÿi' determinato e'
incrementato dal 1 gennaio di ogni anno,  a  partire  dal  1  gennaio
1996,  sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per
operai ed impiegati ISTAT riferito all'anno precedente.
  4. I Consiglieri in carica alla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge che, al termine della legislatura in corso alla stessa
data  abbiano  versato  i  contributi  per un solo quinquennio, hanno
facolta'  di  rinunciare  all'assegno  vitalizio  e  di  ottenere  la
restituzione  dei  contributi  versati, senza rivalutazione monetaria
ne' corresponsione di interessi. Uguale facolta' e'  riconosciuta  ai
Consiglieri  non  piu' in carica alla data di entrata in vigore della
presente  legge,  che  abbiano  versato  i  contributi  per  un  solo
quinquennio  e  che  non  percepiscano  gia'  l'assegno vitalizio. La
facolta' di cui al presente comma si esercita  con  apposita  domanda
inoltrata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale:
   a)  per  i  Consiglieri  in  carica alla data di entrata in vigore
della presente legge, entro trenta  giorni  dalla  data  della  prima
seduta del nuovo Consiglio Regionale;
   b) per i Consiglieri non in carica, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
  5. I Consiglieri che si sono avvalsi della facolta' di cui al comma
4,  se  successivamente  rieletti,  sono soggetti alla disciplina del
Capo II della presente legge in materia di assegno vitalizio.