Art. 12. Norme finanziarie 1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 10000 di spesa del bilancio regionale per l'anno 1995 e con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli negli esercizi successivi. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, 1 marzo 1995 BRIZIO