Art. 12.
                          Norme finanziarie
 
  1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, si
fa fronte con gli  stanziamenti  del  capitolo  10000  di  spesa  del
bilancio  regionale  per  l'anno  1995  e  con  gli  stanziamenti dei
corrispondenti capitoli negli esercizi successivi.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della regione Piemonte.
   Torino, 1 marzo 1995
BRIZIO