Art. 9.
        Oneri per il trattamento indennitario dei Consiglieri
 
  1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, il "fondo di previdenza tra i
Consiglieri della Regione Piemonte" di cui all'articolo 1 della legge
regionale   23   gennaio   1984,  n.  9  e  successive  modifiche  ed
integrazioni   e'   soppresso.  Tutte  le  funzioni  del  fondo  sono
trasferite al bilancio regionale.
  2. Entro la data  di  cui  al  comma  1  l'Ufficio  di  Presidenza,
integrato  ai sensi dell'articolo 2, della legge regionale 23 gennaio
1984, n. 9, provvede, con propri atti, a predisporre gli  adempimenti
necessari   in   ordine   alla   cessazione  dell'attivita'  ed  alla
definizione  dello  stato  patrimoniale  del  fondo.  Le   risultanze
patrimoniali   determinate   con   la  liquidazione  del  fondo  sono
trasferite al bilancio della Regione.
  3. A decorrere dalla data di cui  al  comma  1,  le  spese  per  le
indennita'  dei  Consiglieri regionali previste dall'articolo 1 della
presente legge, le spese per la restituzione dei contributi ai  sensi
degli  articoli  5  e  11, e in genere tutte le spese gia' rientranti
nelle funzioni del soppresso fondo di previdenza, sono a  carico  del
capitolo 10000 di spesa del bilancio regionale.
  4.  A  decorrere dalla stessa data, l'istruzione delle pratiche, la
tenuta dei conti e ogni altra incombenza inerente  la  corresponsione
delle indennita' e dei rimborsi previsti dalla presente legge e della
legge  regionale  23  gennaio 1984, n. 9, sono curate dall'Ufficio di
Presidenza attraverso gli uffici del Consiglio Regionale.