Art. 9. Oneri per il trattamento indennitario dei Consiglieri 1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il "fondo di previdenza tra i Consiglieri della Regione Piemonte" di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni e' soppresso. Tutte le funzioni del fondo sono trasferite al bilancio regionale. 2. Entro la data di cui al comma 1 l'Ufficio di Presidenza, integrato ai sensi dell'articolo 2, della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9, provvede, con propri atti, a predisporre gli adempimenti necessari in ordine alla cessazione dell'attivita' ed alla definizione dello stato patrimoniale del fondo. Le risultanze patrimoniali determinate con la liquidazione del fondo sono trasferite al bilancio della Regione. 3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, le spese per le indennita' dei Consiglieri regionali previste dall'articolo 1 della presente legge, le spese per la restituzione dei contributi ai sensi degli articoli 5 e 11, e in genere tutte le spese gia' rientranti nelle funzioni del soppresso fondo di previdenza, sono a carico del capitolo 10000 di spesa del bilancio regionale. 4. A decorrere dalla stessa data, l'istruzione delle pratiche, la tenuta dei conti e ogni altra incombenza inerente la corresponsione delle indennita' e dei rimborsi previsti dalla presente legge e della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9, sono curate dall'Ufficio di Presidenza attraverso gli uffici del Consiglio Regionale.