Art. 21.
                        Soggetti beneficiari
 
  1. Possono presentare richiesta di finanziamento  per  il  triennio
1994-96  i  soggetti  pubblici  e  privati cosÿi' come indicati nelle
leggi  regionali  e/o  nazionali  che  disciplinano  i   settori   di
intervento ricompresi nel POP 1994-1999.