Art. 24.
               Istruttoria e valutazione delle domande
 
  1. Le richieste di  finanziamento  sono  istruite  e  valutate  dai
settori  regionali  di competenza ovvero, ove previsto, dai Nuclei di
valutazione sulla  base  della  normativa  regionale  vigente  e  dei
criteri  di cui al POP 1994-1999 entro sessanta giorni dalla scadenza
dei termini di cui al precedente art. 22, comma 1.
  2. La Giunta regionale, entro i successivi trenta  giorni,  approva
il   piano  di  riparto  dei  finanziamenti,  alla  cui  liquidazione
provvedera' l'Assessore competente per settore.
 
                             Sezione II
 
ARTIGIANATO