Art. 26.
                             Istituzione
 
  1.   E'   istituito  un  fondo  speciale  destinato  ad  assicurare
prestazioni di garanzia per interventi in favore di piccole  e  medie
imprese  e loro consorzi e di singoli lavoratori per le iniziative di
cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49.
  2. Il fondo presta  garanzie  agli  istituti  di  credito  ed  agli
investitori   istituzionali   anche   a   fronte   di  operazioni  di
consolidamento dell'indebitamento a breve termine,  delle  piccole  e
medie  imprese,  generato  da  investimenti  realizzati  entro l'anno
antecedente alla data della  domanda  di  accesso  alle  agevolazioni
previste dal presente articolo.
  3. I rendimenti finanziari maturati sul fondo andranno ad aumentare
la dotazione dello stesso.