Art. 27. Interventi ammissibili a garanzia 1. Gli interventi ammissibili a garanzia sono i seguenti: a) prestiti partecipativi; b) operazioni di investitori istituzionali che acquisiscano quote di minoranza nel capitale di rischio di imprese costituite in forma di societa' di capitale o cooperative, anche costituite ai sensi della legge n. 49 del 1985; c) partecipazioni di singoli lavoratori aderenti a societa' cooperative costituite ai sensi della legge n. 49 del 1985; d) finanziamenti a medio e lungo termine.