Art. 28. Gestione 1. La gestione del fondo sara' affidata ad un istituto di credito specializzato in operazioni di medio-lungo termine. 2. La selezione dell'istituto di credito gestore del fondo avverra' con procedura ristretta ai sensi della direttiva CEE n. 50/1992. I rapporti tra la Regione Puglia e l'istituto gestore del fondo sono regolati da specifiche convenzioni. 3. Per la copertura delle spese di gestione del fondo e' riservata all'istituto gestore una commissione "una tantum", da definirsi in sede di convenzione con l'istituto stesso. 4. L'istituto gestore deve presentare alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, un rapporto previsionale circa l'utilizzo del fondo; entro il 31 gennaio ed il 31 luglio una relazione consuntiva sull'attivita' realizzata nel semestre precedente. Nel primo anno di attuazione il rapporto previsionale deve essere presentato entro trenta giorni dalla data di trasferimento della dotazione finanziaria del fondo all'istituto gestore.