Art. 28.
                              Gestione
 
  1.  La  gestione del fondo sara' affidata ad un istituto di credito
specializzato in operazioni di medio-lungo termine.
  2. La selezione dell'istituto di credito gestore del fondo avverra'
con procedura ristretta ai sensi della direttiva CEE n. 50/1992.    I
rapporti  tra  la  Regione Puglia e l'istituto gestore del fondo sono
regolati da specifiche convenzioni.
  3. Per la copertura delle spese di gestione del fondo e'  riservata
all'istituto  gestore  una  commissione "una tantum", da definirsi in
sede di convenzione con l'istituto stesso.
  4. L'istituto gestore deve presentare alla Giunta regionale,  entro
il 31 gennaio di ogni anno, un rapporto previsionale circa l'utilizzo
del  fondo;  entro  il  31  gennaio  ed  il  31  luglio una relazione
consuntiva sull'attivita' realizzata  nel  semestre  precedente.  Nel
primo  anno  di  attuazione  il  rapporto  previsionale  deve  essere
presentato entro trenta giorni  dalla  data  di  trasferimento  della
dotazione finanziaria del fondo all'istituto gestore.