Art. 29. Disciplina ed operativita' 1. Il fondo potra' prestare garanzie fino ad un massimo del 50% dei rischi derivanti dalle operazioni di consolidamento concesse ed in essere. La durata della garanzia non puo' essere superiore a 10 anni. 2. Le modalita' operative per l'accesso al fondo, nonche' le azioni di promozione, sono predisposte dall'istituto gestore del fondo, di concerto con l'Assessorato regionale all'industria, artigianato e commercio, sentite le organizzazioni delle piccole e medie imprese. 3. L'importo finanziabile, per ogni impresa, relativo alla garanzia non puo' superare i 950 milioni di lire. Sezione IV NUOVE INIZIATIVE