Art. 29.
                     Disciplina ed operativita'
 
  1. Il fondo potra' prestare garanzie fino ad un massimo del 50% dei
rischi  derivanti  dalle  operazioni di consolidamento concesse ed in
essere. La durata della garanzia non puo' essere superiore a 10 anni.
  2. Le modalita' operative per l'accesso al fondo, nonche' le azioni
di promozione, sono predisposte dall'istituto gestore del  fondo,  di
concerto  con  l'Assessorato  regionale  all'industria, artigianato e
commercio, sentite le organizzazioni delle piccole e medie imprese.
  3. L'importo finanziabile, per ogni impresa, relativo alla garanzia
non puo' superare i 950 milioni di lire.
 
                             Sezione IV
 
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