Art. 32. Acquisizione di attrezzature e macchinari 1. E' istituito un fondo per agevolare gli investimenti mediante l'abbattimento del 50% del tasso di interesse di riferimento alla data di erogazione. 2. Gli investimenti agevolabili sono: macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica; brevetti; beni materiali e immateriali. 3. L'importo complessivo dell'investimento agevolabile non puo' essere superiore a lire 500 milioni. 4. La gestione del fondo sara' affidata ad un istituto di credito di carattere locale e diffuso su tutto il territorio regionale. 5. La selezione dell'istituto gestore del fondo avverra' con procedura ristretta ai sensi della direttiva CEE n. 50/1992. 6. I rendimenti finanziari maturati sul fondo di cui al precedente comma 1 andranno ad aumentare la dotazione del fondo stesso.