Art. 32.
              Acquisizione di attrezzature e macchinari
 
  1. E' istituito un fondo per agevolare  gli  investimenti  mediante
l'abbattimento  del  50%  del  tasso di interesse di riferimento alla
data di erogazione.
  2. Gli investimenti agevolabili sono:
   macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;
   brevetti;
   beni materiali e immateriali.
  3. L'importo complessivo  dell'investimento  agevolabile  non  puo'
essere superiore a lire 500 milioni.
  4.  La  gestione del fondo sara' affidata ad un istituto di credito
di carattere locale e diffuso su tutto il territorio regionale.
  5. La  selezione  dell'istituto  gestore  del  fondo  avverra'  con
procedura ristretta ai sensi della direttiva CEE n. 50/1992.
  6.  I rendimenti finanziari maturati sul fondo di cui al precedente
comma 1 andranno ad aumentare la dotazione del fondo stesso.