Art. 33.
                        Soggetti beneficiari
 
  1. I beneficiari degli interventi previsti dal precedente art.   30
sono:  le  imprese  artigiane,  le  piccole  imprese  industriali, le
imprese di servizi di nuova costituzione, organizzate anche in  forma
consortile,  e  le  cooperative, anche ai sensi della legge n. 49 del
1985, in  possesso  di  un  piano  di  impresa,  che  si  localizzano
all'interno  degli  incubatori  di  impresa  o all'interno dei parchi
scientifici  e  tecnologici,  presenti  sul  territorio  regionale  e
gestiti dai soggetti di cui al precedente art. 31.
  2.  Le  domande  di  ammissione  alle  agevolazioni potranno essere
avanzate sia da nuovi imprenditori, senza  limiti  di  eta',  sia  da
imprese    esistenti   che   intendono   avviare   nuove   iniziative
imprenditoriali.