Art. 33. Soggetti beneficiari 1. I beneficiari degli interventi previsti dal precedente art. 30 sono: le imprese artigiane, le piccole imprese industriali, le imprese di servizi di nuova costituzione, organizzate anche in forma consortile, e le cooperative, anche ai sensi della legge n. 49 del 1985, in possesso di un piano di impresa, che si localizzano all'interno degli incubatori di impresa o all'interno dei parchi scientifici e tecnologici, presenti sul territorio regionale e gestiti dai soggetti di cui al precedente art. 31. 2. Le domande di ammissione alle agevolazioni potranno essere avanzate sia da nuovi imprenditori, senza limiti di eta', sia da imprese esistenti che intendono avviare nuove iniziative imprenditoriali.