Art. 34. Modalita' di accesso ai finanziamenti 1. Le richieste di finanziamento devono essere presentate dai soggetti beneficiari indicati al precedente art. 33 entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando nel Bollettino ufficiale della Regione. 2. Al fine di garantire la piu' ampia informazione, verra' data notizia della suddetta pubblicazione su tre organi di stampa, di cui uno a diffusione nazionale e sui due quotidiani regionali che, in base ai rilevamenti ADS e AUDIPRESS, risultino essere i piu' diffusi.