Art. 40. Finanziamento 1. Ai fini della concessione dei benefici di cui al successivo comma del presente articolo, sono ritenute prioritarie le iniziative promosse dai consorzi di imprese. 2. Ai beneficiari sono concessi contributi in conto capitale fino al 70% dei costi ritenuti ammissibili per ogni singola iniziativa, secondo le modalita' previste dal sottoprogramma "Aiuti ai servizi alle imprese".