Art. 40.
                            Finanziamento
 
  1.  Ai  fini  della  concessione  dei benefici di cui al successivo
comma del presente articolo, sono ritenute prioritarie le  iniziative
promosse dai consorzi di imprese.
  2.  Ai  beneficiari sono concessi contributi in conto capitale fino
al 70% dei costi ritenuti ammissibili per  ogni  singola  iniziativa,
secondo  le  modalita'  previste dal sottoprogramma "Aiuti ai servizi
alle imprese".