Art. 42.
                        Soggetti beneficiari
 
  1. Sono destinatari dei benefici:
   a) le imprese  di  cui  al  decreto  del  Ministro  all'industria,
commercio e artigianato del 1 giugno 1993;
   b) le imprese artigiane;
   c)  i  consorzi  o  le  societa' consortili dei soggetti di cui ai
precedenti punti a) e b);
   d) le societa' consortili o i centri  di  ricerca  costituiti  dai
soggetti  di  cui  ai  precedenti punti a) e b), a capitale misto e a
maggioranza privato;
   e) le societa' di servizi.
  2. I suddetti beneficiari devono avere  sede  legale,  operativa  e
amministrativa sul territorio regionale.