Art. 42. Soggetti beneficiari 1. Sono destinatari dei benefici: a) le imprese di cui al decreto del Ministro all'industria, commercio e artigianato del 1 giugno 1993; b) le imprese artigiane; c) i consorzi o le societa' consortili dei soggetti di cui ai precedenti punti a) e b); d) le societa' consortili o i centri di ricerca costituiti dai soggetti di cui ai precedenti punti a) e b), a capitale misto e a maggioranza privato; e) le societa' di servizi. 2. I suddetti beneficiari devono avere sede legale, operativa e amministrativa sul territorio regionale.